Cassazione Penale, Sentenza n. 14631/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza del G.I.P. relativa al reato di cui all'art. 416-ter c.p., ritenendo non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza. Il Pubblico Ministero sosteneva che il Tribunale del riesame avesse introdotto un ulteriore requisito non previsto dalla legge per l'integrazione dell'art. 416-ter (ossia la necessità di dimostrare che la promessa prevedesse l'utilizzo delle modalità mafiose quando il promotore agisce "uti singulus").
La decisione
Il ricorso del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione del Tribunale del riesame: la novella del 2019 ha esteso la punibilità ma ha anche codificato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, quando il soggetto che promette i voti è un affiliato che agisce "uti singulus" o un soggetto estraneo, occorrono elementi specifici che consentano di desumere la volontà e la consapevolezza di operare mediante le modalità mafiose. Di conseguenza resta valida la decisione che aveva annullato l'ordinanza cautelare e disposto la liberazione dell'indagato.
Norme richiamate
Legge 21 maggio 2019 n. 43 (modifica art. 416-ter c.p.)
"Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen., in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa, è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art. 416-bis cod. pen. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma (...)"
La riforma del 2019 ha ampliato la portata dell'art. 416-ter cristallizzando orientamenti giurisprudenziali: punisce l'accordo con soggetti appartenenti a consorterie mafiose anche senza richiedere espressamente l'uso delle "modalità mafiose", ma non elimina la necessità, in presenza di promotori che agiscono "uti singulus" o di soggetti estranei, di elementi probatori idonei a dimostrare la consapevolezza e la volontà di utilizzare modalità mafiose per procurare i voti.
Art. 416-ter cod. pen.
Norma contestata: punisce l'accettazione o la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis o mediante le modalità previste dal terzo comma di quest'ultimo. Interpretata alla luce della giurisprudenza come comprensiva sia degli accordi con esponenti che agiscono in nome della consorteria sia di accordi con affiliati o intermediari, ma con diverso grado di prova richiesto a seconda della qualità del promittente.
Art. 416-bis cod. pen. (terzo comma richiamato)
Richiamato come fonte delle "modalità mafiose" (metodi di pressione, intimidazione, vincolo di omertà, ecc.). Tali modalità, se rilevabili o implicitamente presunte in capo a un esponente che rappresenta la consorteria, rendono più agevole l'integrazione dell'elemento materiale e del dolo; se il promotore è "uti singulus" o estraneo è necessaria una prova più rigorosa della pattuizione circa l'uso di tali modalità.
D.P.R. 570/1960, art. 86
Citato nel provvedimento impugnato in relazione a una riqualificazione; nel contesto della decisione di legittimità emerge che eventuali riqualificazioni devono rispettare i limiti procedurali e sostanziali, ma il punto centrale del giudizio è l'interpretazione dell'art. 416-ter e del relativo onere probatorio.
Massime di principio
- Se il promotore è un esponente che parla e agisce in nome e per conto di una cosca mafiosa, può presumersi la consapevolezza e la volontà che i voti siano procacciati con le modalità mafiose; in tali casi l'integrazione dell'art. 416-ter è più agevole.
- Se il promotore è un affiliato che agisce "uti singulus" o un soggetto estraneo/intermediario, è necessario fornire elementi specifici, chiari e immediati che attestino che la promessa di voti prevedeva l'utilizzo delle modalità mafiose: il grado di prova richiesto è più elevato.
- La legge 2019 ha ampliato il campo applicativo dell'art. 416-ter ma ha codificato criteri giurisprudenziali preesistenti; dunque l'interpretazione giurisprudenziale antecedente resta pienamente utilizzabile per valutare il regime cautelare e gli elementi indiziari.
- Il dolo richiesto per l'art. 416-ter è dolo generico: occorre la consapevolezza e la volontà, da parte del promittente, di procurare voti con modalità mafiose, e, da parte del promissario, l'accettazione consapevole della promessa in cambio delle utilità previste.
- In fase cautelare e probatoria bisogna graduare l'onere della prova in base alla posizione e al ruolo del soggetto che promette i voti: maggiore è il dubbio sulla sua rappresentatività rispetto alla consorteria, maggiore deve essere la dimostrazione dell'accordo sul metodo mafioso.
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