Sentenza n. 2241/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2683/2025, depositata e resa pubblica il 14.6.2025, Sez. Lavoro e Previdenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva ordinato l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Tale sentenza aveva condannato il Ministero all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, mediante emissione di un buono elettronico di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 1.500,00. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 4 luglio 2025; il ricorso per ottemperanza è stato notificato e depositato il 28 novembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, chiedendo l'ordine di integrale esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata in forma esecutiva e che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso. Poiché il Ministero non ha allegato né provato l'esecuzione del titolo, il giudice ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato, mediante assegnazione alla ricorrente della carta elettronica del valore complessivo di euro 1.500,00 per le tre annualità indicate nella sentenza ottemperanda. È stato assegnato al Ministero il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato sin d'ora commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale dovrà provvedere nei successivi 60 giorni dalla notifica di apposita istanza della ricorrente. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora: l'astreinte è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo complessivo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.200,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di proporre l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, imponendo alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per il caso deciso.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora non manifestamente iniqua.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
art. 1 c.p.a.
È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela, cui deve essere funzionale la penalità di mora.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale cui appartiene il titolare designato quale commissario ad acta.
D.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina modalità e condizioni di utilizzo della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021
Il sopravvenuto insediamento del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di provvedere spontaneamente; amministrazione e commissario operano in una situazione di esercizio concorrente del potere, sicché l'astreinte cessa con l'adempimento spontaneo dell'amministrazione.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019
“L’immanenza dell’alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l’amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell’interesse del ricorrente verso l’utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell’ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile.”
La penalità di mora deve essere quantificata in modo da incentivare l'amministrazione all'adempimento senza trasformarsi in una sproporzionata compensazione economica per il privato; è necessario fissare un tetto massimo e verificare la non manifesta iniquità della misura.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione una prestazione determinata, purché il titolo sia stato notificato in forma esecutiva e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione esatta e integrale del titolo, fissando un termine per provvedere e potendo nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale inerzia successiva.
- L'insediamento del commissario ad acta non determina l'automatica perdita del potere dell'amministrazione obbligata di adempiere spontaneamente: fino all'effettivo intervento commissariale sussiste un esercizio concorrente del potere, e l'astreinte deve cessare con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, dell'amministrazione.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorrendo dopo il termine assegnato per l'adempimento e fino all'esecuzione, purché la misura sia non manifestamente iniqua e sia previsto un limite massimo.
- Il limite massimo dell'astreinte deve impedire che la penalità perda la funzione compulsoria e si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato; nel caso esaminato il limite è stato fissato al 10% dell'importo dovuto in base al giudicato.
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