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Ordinanza

Ordinanza n. 380/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento di disposizione prot. n. ITL_LE.REGISTRO UFFICIALE -OMISSIS- del 13 maggio 2026, redatto ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 (come sostituito dall’art. 12-bis del D.L. n. 76/2020, introdotto dalla legge n. 120/2020) dal funzionario ispettivo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce, notificato alla ricorrente a mezzo PEC in data 13 maggio 2026, limitatamente al punto 1) del dispositivo e a tutte le statuizioni in fatto e in diritto ad esso connesse, nella parte in cui contesta il superamento dell’orario massimo medio di lavoro su base trimestrale con riferimento alla G.P.G. -OMISSIS- e impone una riparametrazione dell’attività di tutto il personale in servizio; - del presupposto verbale di primo accesso ispettivo -OMISSIS- del 24 marzo 2026, redatto dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce, in parte qua e nei limiti in cui esso costituisce presupposto del provvedimento di disposizione impugnato e ne sorregge le determinazioni; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202600605

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di disposizione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, limitatamente alla contestazione del superamento dell’orario massimo medio di lavoro e all’imposizione della riparametrazione dell’attività di tutto il personale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa vigilanza privata)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento di disposizione adottato ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004, nonché il verbale di primo accesso ispettivo quale atto presupposto. La censura esaminata riguarda la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004 in relazione all’art. 71, comma 3, lett. b), del CCNL di categoria. Secondo la ricorrente, l’Amministrazione aveva illegittimamente considerato come violazione attuale e definitivamente accertata il superamento della soglia media di 48 ore settimanali, calcolandola sul periodo trimestrale gennaio-marzo 2026, mentre la disciplina collettiva prevede un periodo di riferimento di dodici mesi decorrenti dal 1° gennaio di ciascun anno. La società ha inoltre rappresentato il pregiudizio derivante dall’obbligo di riparametrare l’orario di lavoro di tutto il personale in servizio.

La decisione

Il TAR, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha rilevato che il provvedimento impugnato fondava l’accertamento della violazione della soglia media di 48 ore settimanali sul dato relativo a soli tre mesi, mentre l’art. 71, comma 3, lett. b), del CCNL richiamato dall’Amministrazione stabilisce un periodo di riferimento annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Ne consegue che il superamento della soglia non sembra poter essere definitivamente verificato sulla base del solo dato trimestrale, ma deve essere valutato sull’intero periodo annuale previsto dalla disciplina applicabile. Il Collegio ha altresì ravvisato il periculum in mora, individuandolo nelle conseguenze pregiudizievoli connesse alla necessità di riparametrare l’orario di lavoro di tutto il personale. Ha quindi accolto l’istanza cautelare nei limiti dell’interesse dedotto e ha sospeso l’efficacia della prescrizione contenuta al punto 1 del dispositivo del provvedimento di disposizione, facendo salve le successive determinazioni dell’Amministrazione. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 6 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004

    come sostituito dall’art. 12-bis del d.l. n. 76/2020, introdotto dalla legge n. 120/2020

    La disposizione costituisce la base normativa del provvedimento di disposizione adottato dall’organo ispettivo; la sua applicazione è stata ritenuta cautelarmente illegittima in relazione al diverso periodo di computo previsto dal CCNL.

  • art. 71, comma 3, lett. b), CCNL di categoria

    periodo di riferimento per il calcolo della media pari a 12 mesi decorrenti dal 1° gennaio di ogni anno

    La soglia media di 48 ore settimanali deve essere verificata sull’intero periodo annuale 1° gennaio-31 dicembre, non sulla sola frazione trimestrale gennaio-marzo.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale applicata dal TAR.

Massime di principio

  • Quando una disciplina contrattuale collettiva individua un periodo annuale di riferimento per il calcolo dell’orario medio massimo, l’Amministrazione non può qualificare come definitivamente accertato il superamento della soglia sulla base dei dati relativi a un periodo trimestrale, dovendo effettuare il computo sull’intero arco temporale previsto dalla disciplina applicabile.
  • L’accertamento ispettivo della violazione dell’orario medio massimo deve rispettare il periodo di riferimento stabilito dalla fonte normativa o contrattuale applicabile; un diverso periodo di computo rende cautelarmente illegittima la prescrizione amministrativa fondata su tale accertamento.
  • Sussiste il periculum in mora quando una disposizione ispettiva impone immediatamente la riparametrazione dell’orario di lavoro di tutto il personale, con conseguenze organizzative pregiudizievoli per l’impresa.

Come è indicizzato

MaterieEfficacia ed esecuzione del provvedimentoTutela cautelare
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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