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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21685/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica relativo a una bolletta di importazione definitiva di merci dichiarate di origine preferenziale nigeriana (pelli caprine), con il quale l'Ufficio, dopo aver avviato una procedura di cooperazione amministrativa e aver disconosciuto la genuinità del certificato di origine Form A, ha revocato il trattamento preferenziale e recuperato maggiori dazi, IVA e accessori, oltre a contestare sanzioni ex art. 303, terzo comma, d.P.R. n. 43/1973. La società aveva dedotto la propria buona fede e sostenuto che, essendo rimasto silente l'ufficio doganale nigeriano nonostante la richiesta di verifica, non fosse stata provata la falsità o l'inautenticità dei certificati. La CTR aveva accolto l'appello ritenendo illegittimo il recupero a posteriori perché il silenzio dell'autorità estera sarebbe stato equivoco e non idoneo a provare la falsità del certificato. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e ss. del Reg. (CEE) n. 2454/1993, assumendo che, in presenza di seri e fondati dubbi sull'origine preferenziale e di mancata risposta della dogana del Paese beneficiario entro i termini previsti, l'autorità doganale del Paese importatore deve negare il beneficio tariffario, potendo quindi contestare il regime preferenziale anche in caso di silenzio dell'autorità estera.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, nel sistema di cooperazione amministrativa previsto dalla normativa doganale europea, il certificato di origine non ha efficacia di prova legale assoluta: se l'autorità doganale del Paese di importazione, all'esito delle verifiche e delle richieste di cooperazione, conserva fondati dubbi sulla autenticità del certificato, sul carattere originario dei prodotti o sulla validità dell'attestazione di origine, il silenzio dell'autorità del Paese beneficiario non impedisce il disconoscimento del trattamento preferenziale e il recupero a posteriori dei dazi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall'Agenzia.

  • artt. 97 e ss. Reg. (CEE) n. 2454/1993

    Le disposizioni sul controllo a posteriori delle attestazioni di origine e sulla cooperazione amministrativa sono interpretate nel senso che, in presenza di seri dubbi sull'origine o sulla validità del certificato, il silenzio dell'autorità estera non impedisce il diniego del beneficio preferenziale.

  • art. 97-nonies Reg. (CEE) n. 2454/1993

    "il controllo a posteriori delle attestazioni di origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali degli Stati membri abbiano seri motivi di dubitare della loro autenticità, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui alla presente sezione"

    Il controllo a posteriori è doveroso in presenza di seri motivi di dubbio sull'autenticità o sull'origine dei prodotti.

  • art. 97-novies Reg. (CEE) n. 2454/1993

    Se la prima richiesta di cooperazione amministrativa resta senza risposta per sei mesi, l'autorità doganale deve inviare una seconda richiesta; il meccanismo procedimentale non impedisce il diniego del beneficio quando permangano seri dubbi.

  • art. 97-unvicies, par. 5, Reg. (CEE) n. 2454/1993

    In mancanza di risposta anche alla seconda richiesta nel termine previsto, le autorità del Paese di importazione si astengono dal concedere il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.

  • art. 97-septies, par. 2, Reg. (CEE) n. 2454/1993

    Le autorità doganali dello Stato membro di importazione negano il beneficio del sistema se, dopo richiesta di verifica, nutrivano seri dubbi sulla validità dell'attestazione di origine e non hanno ricevuto risposta entro il termine stabilito.

  • art. 303, terzo comma, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

    È la norma sanzionatoria contestata nell'atto di accertamento e di contestazione delle sanzioni.

Massime di principio

  • Nel regime doganale preferenziale, il certificato di origine rilasciato dallo Stato esportatore costituisce titolo per fruire del beneficio, ma non prova legale assoluta e insuperabile dell'origine dichiarata.
  • Quando l'autorità doganale del Paese di importazione nutre seri e fondati dubbi sulla autenticità del certificato o sulla reale origine della merce, può e deve contestare il trattamento preferenziale anche se l'autorità del Paese beneficiario non risponde alle richieste di cooperazione amministrativa.
  • Il silenzio dell'autorità doganale estera, decorso il procedimento di verifica previsto dalla normativa, non sana l'incertezza sull'origine e non preclude il recupero a posteriori dei maggiori dazi se i dubbi dell'autorità importatrice permangono.
  • In materia doganale, l'esito negativo o non conclusivo della cooperazione amministrativa può equivalere a certificato privo di efficacia probatoria, legittimando il disconoscimento del regime agevolato.
  • La buona fede del dichiarante non basta, da sola, a impedire il recupero dei diritti doganali quando l'amministrazione abbia contestato l'origine preferenziale sulla base delle verifiche consentite dalla normativa unionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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