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Sentenza

Sentenza n. 906/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento - del permesso di costruire in sanatoria (art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. -OMISSIS-0; d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 301) del Comune Noicattaro (BA) prot. n. -OMISSIS- del 23.2.2022, relativo alla pratica edilizia n. -OMISSIS-, prat. SUE n. -OMISSIS-, in favore di -OMISSIS- s.r.l., in data 22.1.2022, unitamente ai suoi allegati e, segnatamente: 1. relazione tecnica, firmata digitalmente in data 28.06.2021; 2. relazione tecnica integrativa del 25.11.2021; 3. relazione tecnica di accertamento del 6.2.2022; 4. TAV. 1_Var- del 25.11.2021; 5. TAV. 2_Var- del 25.11.2021; 6. TAV.3_Var del 25.11.2021; -OMISSIS-. TAV. 4_Var del 25.11.2021; - nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202201038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, relativo al completamento di un edificio confinante

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Noicattaro in favore di una società costruttrice, deducendo: 1) violazione dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, sul presupposto che l’istanza fosse stata presentata il 13 luglio 2021 e che, decorso il termine di sessanta giorni, si fosse formato il silenzio-diniego; 2) eccesso di potere per contraddittorietà, sostenendo che non potesse essere rilasciata una sanatoria per opere già colpite da ordinanza di demolizione; 3) violazione del regolamento comunale n. 36 del 10 luglio 1971, con riferimento ad altezze, distanze dalla strada e spazi interni. Le censure si inserivano in una controversia più ampia concernente la costruzione dell’edificio confinante e presunti danni arrecati ai ricorrenti, questi ultimi rimessi alla cognizione del giudice civile.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha accertato che l’istanza del 13 luglio 2021 era una richiesta di permesso di costruire in variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 20 d.P.R. 380/2001, mentre la distinta istanza di accertamento di conformità ex art. 36 era stata presentata il 25 novembre 2021, dopo i rilievi della Polizia locale e l’ordinanza di demolizione. Il procedimento di sanatoria si era concluso favorevolmente il 13 gennaio 2022, entro quarantanove giorni e quindi prima della scadenza del termine di sessanta giorni; non si era formato alcun silenzio-diniego. Quanto al secondo motivo, il giudice ha rilevato che l’amministrazione non aveva sanato l’aumento della superficie coperta, poiché la società aveva demolito il solaio eccedente, ripristinando sagoma e rapporto di copertura. I ripostigli non erano stati sanati come volumi residenziali, ma erano stati ridotti in altezza e destinati a impianti tecnologici, assumendo la qualificazione di vani tecnici esclusi dal computo della volumetria ai sensi del regolamento edilizio. La maggiore altezza rilevata era riconducibile al pacchetto di isolamento termico, il cui spessore non rileva, secondo la normativa regionale sull’abitare sostenibile, ai fini di volumi, altezze massime e distanze. Quanto al terzo motivo, il TAR ha ritenuto tardive le contestazioni relative a caratteristiche costruttive già assentite dal permesso di costruire originario, non impugnato; in ogni caso, ha escluso la sussistenza delle difformità, richiamando la disciplina urbanistica della zona B6, l’indice fondiario di 3 mc/mq, il rapporto di copertura del 60% e la rilevanza dell’isolamento termico nel calcolo dell’altezza. Le spese sono state compensate per la natura e peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    L’istanza di accertamento di conformità deve essere individuata con riferimento alla sua effettiva data di presentazione; il termine di sessanta giorni decorre dall’istanza ex art. 36 e non da una precedente istanza distinta di variante in corso d’opera. Nel caso esaminato, il titolo è stato rilasciato entro quarantanove giorni, prima della formazione del silenzio-diniego.

  • art. 20 d.P.R. 380/2001

    La domanda di permesso di costruire per variante in corso d’opera costituisce procedimento distinto dall’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001.

  • art. 23, comma 6, del regolamento edilizio vigente

    I locali destinati esclusivamente a impianti tecnologici, aventi le caratteristiche previste dal regolamento, sono qualificabili come vani tecnici ed esclusi dal computo della volumetria edificabile.

  • art. 11, comma 1, lett. b), e comma 2, lett. a), l.r. Puglia n. 13/2008

    il maggiore spessore dei solai intermedi e di copertura, finalizzato al miglioramento energetico “non è considerato nel computo per la determinazione dei volumi, delle altezze massime e delle distanze”

    Lo spessore aggiuntivo derivante da interventi di isolamento termico finalizzati al miglioramento energetico non rileva nel calcolo di volumi, altezze massime e distanze.

  • art. 79 N.T.A. del P.R.G. vigente

    Nelle zone B6, soggette a intervento edilizio diretto, è conservata la capacità edificatoria originaria del piano di fabbricazione, con indice fondiario di 3 mc/mq e rapporto di copertura del 60% calcolati sull’estensione originaria del lotto.

Massime di principio

  • Ai fini del termine previsto per la definizione dell’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, rileva la data di presentazione della specifica istanza di sanatoria; una precedente domanda di permesso di costruire in variante non determina l’avvio del medesimo termine né la formazione del silenzio-diniego sull’istanza successiva.
  • Il rilascio della sanatoria edilizia non è precluso dal fatto che alcune opere siano state previamente contestate o colpite da ordinanza di demolizione, quando le opere non sanabili siano state effettivamente demolite e il titolo riguardi esclusivamente le opere residue conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia.
  • I locali destinati esclusivamente all’alloggiamento di impianti tecnologici possono essere esclusi dal computo della volumetria quando presentino le caratteristiche qualificatorie dei vani tecnici previste dalla disciplina edilizia applicabile.
  • Gli spessori aggiuntivi di solai e coperture derivanti da interventi di miglioramento energetico non devono essere computati ai fini di volumi, altezze massime e distanze nei limiti stabiliti dalla normativa regionale applicabile.
  • Le contestazioni relative a caratteristiche costruttive già assentite da un titolo edilizio originario devono essere proposte mediante tempestiva impugnazione di tale titolo; non possono essere dedotte tardivamente contro il successivo permesso di costruire in sanatoria, salvo che riguardino effettive difformità oggetto della sanatoria.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneeTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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