Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 10287/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza dell'8/11/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze;E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202514518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza dell'8 novembre 2025 volta a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda di visto d'ingresso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso nel territorio dello Stato. Nell'epigrafe l'istanza è riferita a un visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti, mentre nello svolgimento del processo è indicata come avente a oggetto un visto per motivi di lavoro subordinato. Il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio, l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto. Il TAR ha ritenuto che l'attivazione del procedimento abbia fatto venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponesse all'amministrazione di procedere. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione dell'elevato numero di richieste di visto gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato

    Disciplina l'azione avverso il silenzio e consente di chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, nonché, ricorrendone i presupposti, la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione

    Trova applicazione quando, successivamente alla proposizione del ricorso, viene meno l'interesse concreto alla decisione; nel caso esaminato, ciò è avvenuto perché l'amministrazione ha fissato l'appuntamento e ha attivato il procedimento.

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 9 del Regolamento (CE) n. 810/2009

    richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto

    È indicato nell'epigrafe quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento o comunque l'attivazione del procedimento da parte dell'amministrazione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, fa venir meno l'interesse a ottenere una pronuncia che imponga all'amministrazione di procedere e determina l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La sopravvenuta attivazione del procedimento non equivale necessariamente alla definizione favorevole della domanda sostanziale, ma è sufficiente a rendere improcedibile l'azione specificamente diretta contro l'inerzia nell'avvio o nella prosecuzione del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.