Cassazione Penale, Ordinanza n. 28096/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo generico e privo della specificità richiesta dagli artt. 581, lett. c), e 591, lett. c), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 22/11/2024, ma il testo non indica i fatti di merito né il capo di imputazione originario. L'unico motivo emergente riguarda la richiesta di rivalutazione del trattamento sanzionatorio o, comunque, della valutazione della condotta, richiamando in modo generico le "disagiate condizioni economiche" dell'imputato e il "non particolare disvalore della condotta". La Corte rileva però che il motivo è formulato in modo del tutto aspecifico, privo di riferimento al caso concreto e alla motivazione impugnata, e che richiama circostanze già considerate dai giudici di merito nel riconoscimento delle attenuanti generiche e di cui all'art. 62 n. 4 c.p.
Norme richiamate
art. 581, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
art. 591, lett. c), c.p.p.
L'aspecificità del motivo integra causa di inammissibilità del ricorso.
art. 62 bis c.p.
Le attenuanti generiche erano già state riconosciute dal giudice di merito.
art. 62 n. 4 c.p.
La circostanza attenuante era già stata valutata in appello, sicché il richiamo del ricorrente non introduceva un vero tema devolutivo nuovo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere autosufficiente e specifico: non è ammissibile una censura meramente astratta, svincolata dalla motivazione della sentenza impugnata e dal caso concreto.
- La generica evocazione di elementi già esaminati dal giudice di merito non è idonea a fondare un motivo di ricorso, soprattutto quando quei profili siano stati già considerati ai fini del trattamento sanzionatorio.
- L'aspecificità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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