Cassazione Civile, Ordinanza n. 00143/2023 del 04/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il saldo negativo di un conto corrente intestato a una società, nonché nei confronti di due soggetti che avrebbero prestato garanzia personale per la linea di credito. Gli intimati proposero opposizione sostenendo che il credito fosse inesistente e che, al contrario, la banca fosse debitrice verso la correntista, perché numerosi prelievi allo sportello e molti assegni addebitati non erano mai stati effettivamente effettuati, consegnati, sottoscritti o emessi dalla società. In primo grado, espletata consulenza tecnica grafica, l'opposizione venne accolta e la banca condannata a pagare una somma alla società. In appello, invece, la decisione fu riformata con riconoscimento di un credito della banca di importo inferiore. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) l'inammissibilità dell'appello per genericità di alcuni motivi; 2) la novità in appello di un'eccezione sulla non facile riconoscibilità delle firme false sugli assegni; 3) la violazione delle regole sull'onere della prova, sul principio di non contestazione e sull'inadempimento della banca, assumendo che la banca avesse omesso di contestare la mancata consegna dei titoli; 4) l'omesso esame del fatto relativo a tale mancata contestazione; 5) la violazione dell'onere probatorio quanto alla non facile riconoscibilità delle firme false; 6) la nullità della sentenza per motivazione apparente sul medesimo punto; 7) la violazione dell'onere della prova e del principio di non contestazione per la mancata produzione di 47 assegni tra quelli addebitati; 8) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere la Corte d'appello accertato il credito bancario in assenza di specifico motivo di appello; 9) la contraddittorietà della motivazione sul saldo di conto; 10) l'omesso esame della mancata produzione di alcuni assegni. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, infondati il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, e assorbiti l'ottavo e il nono; ha invece accolto il settimo e il decimo, osservando che la Corte d'appello non aveva considerato che l'accertamento sulla difficoltà di rilevare il falso non poteva riguardare gli assegni non prodotti in giudizio, e che spettava alla banca, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dimostrare di avere adempiuto diligentemente producendo i titoli contestati per provare che le eventuali falsificazioni non erano rilevabili ictu oculi dal bancario medio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, che dovrà riesaminare la questione dell'individuazione degli assegni acquisiti al processo e rideterminare il saldo del conto alla luce del principio di diritto affermato, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il settimo e il decimo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibile il primo, ha rigettato il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto, ha dichiarato assorbiti l'ottavo e il nono, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna per un nuovo esame della vicenda, con particolare riguardo alla verifica dei titoli effettivamente acquisiti in giudizio e alla corretta quantificazione del saldo, ponendo a carico della banca l'onere di provare l'adempimento diligente rispetto agli assegni contestati.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
La censura di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi richiede che nel ricorso per cassazione siano trascritti in modo essenziale i motivi di appello asseritamente viziati; altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 345 c.p.c.
Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto; non vi rientra la deduzione sulla non agevole riconoscibilità della falsità delle sottoscrizioni, una volta che vi sia stato disconoscimento delle firme.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce il carico probatorio a una parte diversa da quella onerata; non quando si censura la mera valutazione delle prove.
art. 115 c.p.c.
La norma è violata solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; il principio di non contestazione opera solo nei limiti in cui il fatto sia effettivamente pacifico e non smentito da deduzioni incompatibili.
art. 1218 c.c.
In tema di pagamento di assegni con firma apocrifa, la banca deve provare di avere adempiuto diligentemente; nel caso concreto tale prova non poteva prescindere dalla produzione dei titoli contestati per verificare se le alterazioni fossero rilevabili ictu oculi dal bancario medio.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo se non rende percepibile il fondamento della decisione; nel caso esaminato la motivazione della Corte d'appello sul tema della riconoscibilità del falso è stata ritenuta sufficiente.
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione/incongruenza sul riconoscimento del credito bancario è stata assorbita in ragione della cassazione con rinvio sui punti decisivi.
art. 360 c.p.c., n. 3
È richiamato come norma processuale di riferimento per le censure di violazione di legge, in particolare su artt. 2697 e 115 c.p.c.
art. 360 c.p.c., n. 5
È richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi richiede la riproduzione, almeno essenziale ma specifica, del contenuto dei motivi di gravame censurati, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
- Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda soltanto le eccezioni in senso stretto; non integra una nuova eccezione la deduzione della difficoltà di riconoscere la falsità di una sottoscrizione quando il fatto si inserisce nel contraddittorio sul disconoscimento della firma.
- Il principio di non contestazione non opera quando la deduzione di una parte è logicamente incompatibile con la propria linea difensiva complessiva o con l'allegazione su cui essa stessa fonda la domanda; in tali casi la contestazione è già implicita nella struttura della difesa.
- In materia di pagamento di assegni con firma apocrifa, la responsabilità della banca non deriva dalla mera esistenza del falso, ma richiede la prova che l'alterazione fosse rilevabile con la diligenza del bancario medio, senza esigere competenze grafiche specialistiche o strumenti tecnici particolari.
- Quando la controversia riguarda assegni contestati e non tutti i titoli risultano prodotti in giudizio, l'accertamento sulla riconoscibilità del falso non può essere esteso ai titoli mancanti; grava sulla banca l'onere di produrre i titoli necessari a dimostrare l'adempimento diligente della propria obbligazione.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice sbaglia nell'assegnazione astratta dell'onere probatorio, non quando si contesta il modo in cui le prove sono state valutate o ritenute insufficienti.
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