Sentenza del 18/11/2021 n. 5251 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Finanza locale - Tasse automobilistiche - Nullità - Omessa notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Si contestava la nullità della notifica della cartella esattoriale per omessa o viziata notificazione. Il tema centrale è se la notifica effettuata via posta elettronica certificata (PEC) e la relativa ricevuta di avvenuta consegna costituiscano prova dell'effettivo recapito e se, comunque, la nullità debba essere pronunciata quando l'atto ha comunque raggiunto lo scopo per cui era destinato.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la ricevuta di avvenuta consegna della PEC prova l'effettivo recapito e il momento della consegna. Inoltre ha affermato che la nullità non può essere pronunciata quando l'atto ha comunque raggiunto il proprio scopo: ciò si verifica, per tabulas, quando il contribuente impugna tempestivamente la cartella e la allega agli atti, dimostrando così di aver ricevuto l'atto. Sul piano processuale, l'appello deve contenere un minimo di specificità e di critica analitica rispetto alla sentenza di primo grado; la mera riproposizione pedissequa dei motivi di primo grado è insufficiente e può determinare l'inammissibilità del gravame.
Norme richiamate
d.P.R. 602/1973 art. 26, co. 2
La norma è stata interpretata nel senso che la documentazione di recapito (qui la ricevuta PEC) fa presumere l'avvenuta notifica; la prova di avvenuto recapito consente di ritenere valida la notificazione salvo che non sia dimostrato il contrario.
art. 156 c.p.c.
Richiede che l'impugnazione di secondo grado presenti motivi sufficientemente specifici e una critica analitica della pronuncia impugnata; la giurisprudenza richiede un livello minimo di approfondimento che non sia mera riproposizione dei motivi di primo grado.
Massime di principio
- La ricevuta di avvenuta consegna della PEC costituisce prova opponibile del recapito e del momento della notifica; salvo prova contraria, la notifica via PEC è valida.
- La nullità della notifica non deve essere pronunciata se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo pratico: è indice del raggiungimento dello scopo la tempestiva impugnazione dell'atto da parte del destinatario e la sua allegazione in atti.
- Per impedire che un vizio formale della notifica determini sempre la nullità, è rilevante l'effettivo esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario (es. tempestiva impugnazione e allegazione della cartella).
- In appello è necessario fornire motivi dotati di specificità e critica analitica rispetto alla sentenza di primo grado; la mera riproposizione dei motivi di primo grado può comportare l'inammissibilità del gravame.
- Chi contesta la validità della notifica via PEC deve fornire elementi concreti per confutare la prova di recapito fornita dalla ricevuta; altrimenti prevale la presunzione di regolare notifica.
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