Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 29/09/2021 n. 26486 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava la decisione della CTR che aveva escluso dalla rendita catastale la torre di sostegno dell'aerogeneratore, sostenendo che la torre, per le sue caratteristiche di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, sia una costruzione rilevabile ai fini catastali e quindi soggetta a stima diretta. La contribuente sosteneva che la torre costituisce componente essenziale e funzionale dell'impianto eolico e dunque rientra nell'esclusione normativa degli impianti funzionali al processo produttivo (L. n. 208/2015, art. 1, comma 21).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia ritenendo infondato il motivo. Ha confermato che, ai sensi della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21, il criterio decisivo è la funzionalità rispetto al processo produttivo e non la mera consistenza strutturale o l'infissione al suolo. La CTR aveva accertato in fatto che la torre è componente essenziale e funzionale alla produzione di energia elettrica e pertanto esclusa dalla stima diretta per la determinazione della rendita catastale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21

    A decorrere dal 1^ gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    La Corte interpreta la norma come esclusione dalla stima diretta degli elementi impiantistici funzionali al processo produttivo indipendentemente dalla loro fissità o dimensione: il criterio decisivo è la strumentalità produttiva, non la natura costruttiva.

  • D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies

    Norma di interpretazione autentica antecedente che aveva incluso nella rendita le "costruzioni stabili" connesse al suolo, comprendendo anche elementi mobili necessari all'attività industriale; citata per ricostruire l'evoluzione normativa superata dalla L. 208/2015.

  • L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244

    Disposizione che aveva ricondotto la questione degli impianti funzionali al processo produttivo alle istruzioni della Circolare Agenzia del territorio 30/11/2012 n.6/2012; citata nel quadro normativo pre-2016.

  • Circolare Agenzia del territorio 30 novembre 2012, n. 6/2012

    Fornisce istruzioni tecnico-estimative per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare; richiamata come riferimento interpretativo antecedente.

  • Circolare Agenzia delle Entrate 13 giugno 2016, n. 27/E

    Quanto alle strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, più che di semplici pali, trattasi di vere e proprie torri, spesso accessibili al loro interno e talvolta dotate di strutture di collegamento verticale... portano ad annoverare le stesse tra le "costruzioni" e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.

    L'Amministrazione aveva sostenuto che le torri devono essere incluse nella stima per le loro caratteristiche strutturali; la Corte però ritiene che tale approccio basato solo sulla struttura sia incompatibile con la prevalente ratio della L. 208/2015 che esclude gli impianti funzionali.

  • Circolare Agenzia delle Entrate 10 febbraio 2016, n. 2/E

    Richiamata dall'Amministrazione per indicare i caratteri di immobilizzazione e consistenza volumetrica delle strutture; la Corte non attribuisce a tali elementi il valore decisivo rispetto alla valutazione della funzionalità produttiva.

Massime di principio

  • Per la determinazione catastale post-1/1/2016 il criterio decisivo è la funzionalità dell'elemento rispetto al processo produttivo: se è componente impiantistica funzionale, va escluso dalla stima diretta anche se stabile e infisso al suolo.
  • La consistenza strutturale, la solidità e l'immobilizzazione al suolo non sono di per sé sufficienti a qualificare un elemento come costruzione ai fini della rendita se quell'elemento è strumentale e indispensabile al processo produttivo svolto nell'impianto.
  • Il giudice del merito deve accertare in fatto la natura funzionale ed essenziale dell'elemento (es. torre eolica): se l'elemento è tale da rendere inefficace o inutilizzabile l'impianto una volta rimosso, è probabile che venga considerato impianto funzionale ed escluso dalla stima.
  • Se l'elemento, pur connesso strutturalmente, conserva una utilità indipendente dal processo produttivo (es. uso diverso dell'immobile una volta cessata l'attività), può essere incluso nella stima catastale; la distinzione è caso-per-caso e richiede prove tecniche.
  • In controversie simili è utile produrre perizie tecniche e documentazione che delineino la strumentalità dell'elemento al processo produttivo (funzione, integrazione tecnica con il resto dell'impianto, impossibilità di separazione senza pregiudizio funzionale).
  • La giurisprudenza di legittimità ha consolidato l'orientamento secondo cui la L. n. 208/2015 privilegia la destinazione produttiva rispetto alla mera natura costruttiva: i contribuenti possono invocare questo principio quando gli elementi contestati sono impiantistici e funzionali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.