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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27586/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un soggetto ritenuto responsabile, in primo e in secondo grado, di bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione alla gestione di una società in nome collettivo operante come farmacia. Secondo l'imputazione, egli, quale amministratore legale e socio, avrebbe distratto o dissipato risorse della società fino al proprio recesso, formalizzato il 27 dicembre 2013. Dopo lo scioglimento della società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci e la sua cancellazione dal registro delle imprese, l'attività sarebbe proseguita in forma di impresa individuale della socia superstite, poi dichiarata fallita nel 2018. Con il ricorso si deducevano tre profili: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del delitto, sostenendo che la società cessata e l'impresa individuale successiva fossero soggetti distinti e che il fallimento di quest'ultima non potesse fungere da presupposto per fatti distrattivi riferiti alla società estinta; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, assumendo che il ricorrente avesse solo una funzione formale, con gestione sostanziale affidata ad altri; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul calcolo della prescrizione, ritenendo errata la decorrenza ancorata al fallimento dell'impresa individuale anziché alle date delle condotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo, osservando che la società in nome collettivo era stata sciolta per il venir meno della pluralità dei soci e cancellata dal registro delle imprese, senza che fosse intervenuta una dichiarazione di fallimento nei suoi confronti entro l'anno previsto dalla legge fallimentare. La successiva dichiarazione di fallimento ha riguardato invece solo la ditta individuale della socia superstite, soggetto giuridicamente distinto, che aveva proseguito l'attività. Poiché la bancarotta fraudolenta presuppone che la distrazione incida sul patrimonio del soggetto poi dichiarato fallito, non è possibile utilizzare il fallimento di un diverso soggetto per colmare la mancanza del presupposto di punibilità relativo alla società cessata. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste; restano assorbiti i motivi sull'elemento soggettivo e sulla prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 216 l. fall.

    norma incriminatrice della bancarotta fraudolenta; la Corte ne ribadisce la necessaria correlazione tra condotte distrattive e dichiarazione di fallimento del medesimo soggetto cui si riferisce il patrimonio depauperato.

  • art. 2272 c.c.

    la mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro sei mesi è causa di scioglimento della società di persone.

  • art. 2308 c.c.

    richiamato per estendere alle società in nome collettivo la disciplina dello scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci.

  • art. 2498 c.c.

    escluso che il passaggio della società disciolta all'impresa individuale integri una trasformazione societaria con continuità soggettiva dell'ente.

  • art. 3 d.P.R. 23 luglio 2004, n. 247

    consente la cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese in caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci.

  • art. 10 legge fall.

    delimita temporalmente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore cessato o della società cancellata; non consente di surrogare il fallimento del soggetto corretto con quello di un soggetto diverso.

  • art. 530 c.p.p.

    richiamato nei motivi come parametro di censura sulla responsabilità e sulla prova.

  • art. 533 c.p.p.

    richiamato nei motivi come parametro di censura sull'affermazione di responsabilità.

Massime di principio

  • Nel delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva il presupposto di punibilità è la dichiarazione di fallimento del medesimo soggetto imprenditoriale cui si riferiscono il patrimonio depauperato e le condotte distrattive; il fallimento di un soggetto diverso non è fungibile.
  • La prosecuzione dell'attività da parte del socio superstite come imprenditore individuale, dopo lo scioglimento e la cancellazione di una società di persone per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, non integra una trasformazione societaria né determina continuità soggettiva tra i due centri di imputazione.
  • Non è consentito estendere in via analogica e in malam partem gli effetti penali della dichiarazione di fallimento di un soggetto a condotte riferite al patrimonio di un soggetto diverso, ancorché economicamente connesso o sostanzialmente continuato.
  • Quando manca il presupposto oggettivo della punibilità nel reato di bancarotta, risultano assorbite le censure relative all'elemento soggettivo e al calcolo della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolenta
RamiReati fallimentari
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiPrescrizione del reato

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