Sentenza n. 746/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento n. prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- notificato in data -OMISSIS- con cui il Prefetto della Provincia di Prato decretava per i motivi di cui alla premessa del provvedimento medesimo come di seguito riportati, la revoca del decreto di approvazione a guardia particolare giurata e la connessa licenza di Porto d'arma numero -OMISSIS- rilasciati alla signora -OMISSIS- -OMISSIS-il -OMISSIS-; con divieto immediato nei confronti della odierna ricorrente medesima di detenere armi e munizioni e con obbligo di consegnare le armi e munizioni eventualmente in suo possesso all'organo incaricato della notifica e dell'esecuzione del provvedimento di revoca de quo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto di pistola, con contestuale divieto di detenere armi e obbligo di consegna delle armi e munizioni
Esito
Favorevole al ricorrente (guardia giurata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, dipendente di un istituto di vigilanza, impugnava il provvedimento prefettizio adottato dopo un procedimento penale per ricettazione, definito con estinzione del reato a seguito dell'esito positivo della messa alla prova. Deduceva, in particolare, la violazione degli artt. 11, 39, 43 e 138 del T.U.L.P.S.; eccesso di potere per errore, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, carenza di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta; violazione dei principi di correttezza e buon andamento; difetto di motivazione; nonché violazione delle garanzie partecipative e del preavviso di rigetto previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 e 10-bis della l. 241/1990. La ricorrente contestava che l'amministrazione avesse adeguatamente valutato la propria buona fede nell'acquisto di una bicicletta poi risultata di provenienza furtiva, nonché le ragioni della successiva pubblicazione dell'annuncio di vendita, e rappresentava l'incidenza del provvedimento sulla propria attività lavorativa, unica fonte di reddito e necessaria al mantenimento dei figli.
La decisione
Il TAR ha accolto congiuntamente le censure e annullato il decreto prefettizio. Ha riconosciuto che, nell'esercizio della valutazione discrezionale prevista dall'art. 138, comma 1, n. 5, T.U.L.P.S., l'amministrazione può considerare anche comportamenti emersi in una vicenda penale conclusa senza condanna, compresa una pronuncia di estinzione del reato conseguente alla messa alla prova, quando tali comportamenti siano accertati e non contestati sul piano fattuale. Tuttavia, poiché il divieto di detenere armi e la revoca dei titoli incidono direttamente o mediatamente sull'esercizio della professione di guardia particolare giurata e quindi sul diritto al lavoro, il provvedimento deve essere sorretto da un'istruttoria particolarmente rigorosa e da una motivazione rafforzata. Nel caso concreto, la Prefettura si era limitata a riportare sinteticamente la versione dei fatti fornita dalla ricorrente, senza esaminare né confutare le deduzioni sulla buona fede e sul significato della successiva messa in vendita della bicicletta, elementi rilevanti per valutare l'atteggiamento psicologico dell'interessata. Le motivazioni più approfondite contenute nel rapporto prefettizio prodotto in giudizio e nella memoria difensiva dell'amministrazione non potevano integrare postumamente la motivazione del provvedimento impugnato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 138, comma 1, n. 5, r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
persone di ottima condotta politica e morale
La valutazione dell'ottima condotta politica e morale della guardia particolare giurata è discrezionale e può fondarsi anche su comportamenti emersi da vicende penali concluse senza condanna, purché adeguatamente valutati.
art. 39 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Il divieto di detenere armi, quando incide sull'attività professionale di guardia particolare giurata, richiede una motivazione particolarmente rigorosa e un'istruttoria stringente.
art. 11 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni applicabili ai titoli di polizia oggetto di revoca; il provvedimento è stato annullato per carenza istruttoria e motivazionale.
art. 43 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle disposizioni sui titoli di polizia e sulle armi; la decisione si fonda sull'insufficiente motivazione della valutazione prefettizia.
artt. 3 e ss. l. 241/1990
L'obbligo di motivazione imponeva all'amministrazione di esaminare in modo effettivo le deduzioni difensive e gli elementi rilevanti per la valutazione dell'affidabilità.
artt. 7, 8, 9, 10 e 10-bis l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione nell'ambito delle garanzie partecipative; l'accoglimento è stato motivato principalmente dal difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento finale.
art. 469 c.p.p.
La pronuncia di estinzione del reato a seguito dell'esito positivo della messa alla prova non impedisce, di per sé, la valutazione amministrativa dei comportamenti sottostanti, ma non sostituisce l'obbligo di una motivazione individualizzata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei dati personali relativi alla vicenda giudiziaria.
Massime di principio
- Nella valutazione prefettizia dell'ottima condotta politica e morale richiesta per l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata, possono essere considerati anche i comportamenti sottostanti a una vicenda penale conclusa senza condanna, inclusa l'estinzione del reato conseguente all'esito positivo della messa alla prova, purché tali comportamenti siano concretamente accertati e siano oggetto di una valutazione amministrativa autonoma.
- Quando la revoca dei titoli di polizia o il divieto di detenere armi incidono sull'esercizio dell'attività professionale di guardia particolare giurata e possono comportare la perdita del lavoro, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria più stringente e adottare una motivazione rafforzata, senza attenuare il rilievo dell'interesse pubblico alla sicurezza.
- La motivazione rafforzata deve confrontarsi specificamente con le deduzioni difensive rilevanti, comprese quelle riguardanti la buona fede dell'interessato e gli elementi utili a ricostruirne l'atteggiamento psicologico; il mero richiamo sintetico alla ricostruzione dei fatti non è sufficiente.
- Le ragioni ulteriormente sviluppate dall'amministrazione nel rapporto depositato in giudizio o negli scritti difensivi non possono integrare postumamente la motivazione del provvedimento impugnato, quando non siano state trasfuse nell'atto originario.
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