Cassazione Civile, Ordinanza n. 00091/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale: un veicolo, mentre percorreva una strada statale, sbandava sopra una vasta pozza d'acqua e materiale grasso, riportando danni rilevanti. La danneggiata conveniva in giudizio il gestore della strada, il gestore della rete idrica e le imprese coinvolte in lavori di manutenzione della rete. In primo grado il tribunale riteneva carente la legittimazione passiva del gestore idrico e dell'appaltatrice dei lavori, condannando invece in solido il gestore stradale e la subappaltatrice. In appello, la società subappaltatrice e il gestore stradale impugnavano la sentenza; il giudice di secondo grado accoglieva in sostanza la tesi che la perdita derivasse dalla cattiva condizione di una tubatura di proprietà e custodia del gestore idrico, ritenendolo esclusivo responsabile e liquidando il danno. La società del servizio idrico ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) omessa declaratoria di inammissibilità della domanda nuova proposta in appello dalla controparte per affermare la corresponsabilità della società idrica, con conseguente omessa pronuncia sulle spese; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. per mancato rilievo della novità della domanda anche da parte del gestore stradale; 3) violazione degli artt. 112, 324 c.p.c. e 2909 c.c. per avere la Corte d'appello rimesso in discussione, nonostante il giudicato interno, il rigetto della domanda originaria nei confronti della società idrica, mai impugnato; 4) violazione degli artt. 1655, 2043, 2049 e 2051 c.c. per motivazione solo apparente e incomprensibile sulla responsabilità della società ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, rigettato i primi due e dichiarato assorbito il quarto. Ha ritenuto tempestivo il ricorso e ha affermato che la Corte d'appello non poteva, in assenza di impugnazione sul punto, riesaminare la statuizione di primo grado che aveva escluso la responsabilità della società ricorrente, ormai coperta da giudicato. Cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, la Corte ha deciso nel merito espungendo dal dispositivo d'appello la condanna della società ricorrente e la correlata statuizione sulle spese. Ha inoltre compensato le spese dell'intero giudizio tra la società ricorrente e l'attrice originaria, nonché le spese del giudizio di legittimità nei rapporti con le altre parti, per la peculiarità della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
la domanda nuova formulata in appello non può essere esaminata se introduce un thema decidendum non devoluto dal giudizio di primo grado; tuttavia, nel caso concreto, la censura è stata ritenuta infondata perché le domande delle appellate erano formulate in via subordinata rispetto alla loro stessa responsabilità
art. 346 c.p.c.
la parte appellata che non proponga appello incidentale o comunque non riproponga le domande non accolte non devolve al giudice di appello la statuizione sfavorevole su cui si è formato giudicato interno
art. 112 c.p.c.
il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda né attribuire d'ufficio effetti non devoluti dalle parti
art. 324 c.p.c.
la statuizione di rigetto non impugnata diviene giudicato interno e non è rimettibile in discussione in appello
art. 2909 c.c.
il giudicato fa stato tra le parti e preclude la rinnovazione dell'accertamento sulla responsabilità già definitivamente esclusa
art. 1655 c.c.
richiamato nel quarto motivo come norma asseritamente violata in tema di qualificazione dei rapporti di appalto e subappalto
art. 2043 c.c.
richiamato nel quarto motivo come base della responsabilità aquiliana
art. 2049 c.c.
richiamato nel quarto motivo come norma sulla responsabilità dei padroni e committenti
art. 2051 c.c.
richiamato nel quarto motivo come norma sulla responsabilità da cosa in custodia
Massime di principio
- Se il capo di sentenza che esclude la responsabilità di un convenuto non viene impugnato dalla parte interessata, su quel capo si forma giudicato interno e il giudice di appello non può rimetterlo in discussione d'ufficio, neppure quando riformi altri capi della decisione.
- La devoluzione in appello non può estendersi a una domanda nuova o a una pretesa di corresponsabilità non ritualmente riproposta; in mancanza di impugnazione incidentale o di rituale riproposizione, la statuizione sfavorevole resta ferma.
- Le domande formulate in via subordinata restano assorbite quando la condizione cui sono collegate non si verifica; pertanto, il rigetto dell'appello principale che presuppone la responsabilità dell'appellante può comportare l'assorbimento delle domande subordinate senza necessità di autonoma pronuncia.
- Quando l'accoglimento del ricorso per cassazione dipende solo dall'eliminazione di un capo erroneamente rimesso in discussione e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito ed espungere la statuizione viziata.
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