Cassazione Penale, Sentenza n. 12032/2025 del 26/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva disposto l'aggravamento della misura cautelare dagli arresti domiciliari alla custodia inframuraria per il reato di tentata estorsione aggravata. Il difensore ha dedotto vizio di motivazione per travisamento dei fatti: ha sostenuto che il video pubblicato su Instagram il 4 ottobre 2024 ritraeva il prevenuto mentre si recava al lavoro autorizzato, pertanto non integrerebbe evasione; ha contestato la valutazione sui tempi di percorrenza e le presunte ulteriori violazioni, affermando che tali condotte erano giustificate e richiedendo, in subordine, la qualificazione della presunta evasione come fatto di lieve entità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso si limitasse a contestazioni di merito e a una rilettura delle emergenze già valutate dai giudici del riesame, che invece avevano fornito motivazione priva di aporie e frizioni logiche. Sotto il profilo sostanziale, la Corte ha condiviso l'argomentazione del Tribunale cautelare secondo cui, anche ammettendo che il video fosse stato registrato la mattina del 4 ottobre 2024, permarrebbe la violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari alla luce dei contenuti e dei luoghi rappresentati; ha inoltre ritenuto che non sussistessero i presupposti per qualificare la violazione come di lieve entità, richiamando la sistematica strumentalizzazione dell'autorizzazione e le plurime violazioni del divieto di comunicazione con terzi. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 611 cod.proc.pen.
Dispositivo relativo alla trattazione con contraddittorio cartolare; la Corte ricorda che il procedimento è stato trattato in questa forma in base alla novellazione del D.Lgs. n.150/2022
D. Lgs. n. 150/2022
Novella che ha modificato il procedimento di trattazione (richiamata in relazione all'art. 611 cod.proc.pen.)
art. 276, comma 1-ter, cod.proc.pen.
Norma richiamata in tema di evasione: la Corte ha ritenuto che la condotta contestata integri violazione delle prescrizioni della misura cautelare anche alla luce dei contenuti del materiale pubblicato e delle modalità di utilizzo dell'autorizzazione
art. 616 cod.proc.pen.
Norma applicata per le statuizioni conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso (adempimenti e sanzioni processuali)
art. 28 Reg. Esec. cod.proc.pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito delle valutazioni cautelari quando l'ordinanza impugnata espone motivazione coerente e priva di aporie: i ricorsi che consistono in una mera riconsiderazione dei fatti sono generalmente dichiarati inammissibili.
- Per contrastare un aggravamento della misura cautelare è necessario proporre censure specifiche e puntuali sulle valutazioni logiche e probatorie del giudice; il dissenso generico e aspecifico è insufficiente.
- Contenuti pubblicati sui social network possono costituire elemento di prova di violazione delle prescrizioni cautelari: anche se risultano temporaneamente compatibili con autorizzazioni, i luoghi, i tempi e il contesto rappresentato possono dimostrare un uso strumentale dell'autorizzazione.
- La qualificazione della violazione come fatto di lieve entità richiede una motivazione circostanziata e la prova della natura effettivamente lieve; la mera richiesta difensiva senza dati probatori difficilmente viene accolta.
- La reiterazione di comportamenti elusivi dell'ordinanza (comunicazioni con terzi, minacce, sfruttamento sistematico di autorizzazioni) aggrava la posizione cautelare e legittima l'inasprimento della misura.
- Chi impugna in Cassazione deve porre rilievi che evidenzino aporie, contraddizioni o carenze logiche nell'ordinanza impugnata; altrimenti la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile e irrogare condanne alle spese e sanzioni per l'ammenda.
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