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Ordinanza

Ordinanza n. 2473/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601627

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio-inadempimento sull'istanza di trasferimento straordinario e, con motivi aggiunti, decreto rettorale di rigetto dell'istanza per indisponibilità di posti e divieto di iscrizione in sovrannumero

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., azione contro il silenzio serbato dall'Università degli Studi di Messina sull'istanza del 26 giugno 2026, volta a ottenere il trasferimento straordinario dall'Università Kore di Enna al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dell'Ateneo intimato, per gravi ragioni familiari ai sensi dell'art. 9 del r.d. n. 1269/1938. Ha chiesto la declaratoria dell'illegittimità del silenzio, l'accertamento dell'obbligo dell'Università di esaminare l'istanza e di provvedere al rilascio del nulla osta, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Dopo l'adozione del decreto rettorale del 7 agosto 2026, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti per l'annullamento del provvedimento, deducendo che l'istanza sarebbe stata respinta senza una valutazione concreta dei gravi motivi familiari, sanitari e assistenziali rappresentati, sulla base della sola indisponibilità di posti per il terzo anno e del divieto di iscrizione in sovrannumero.

La decisione

Il TAR ha rilevato che l'Università ha adottato un provvedimento espresso in risposta all'istanza, sebbene non satisfattivo dell'interesse della ricorrente. Per tale ragione, il ricorso originario avverso il silenzio è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha inoltre ritenuto necessario trattare i motivi aggiunti, aventi a oggetto il decreto rettorale espresso, secondo il rito ordinario e non secondo il rito più celere previsto per i giudizi sul silenzio, con conseguente rispetto dei relativi termini a difesa. La domanda cautelare non è stata decisa nel merito, ma è stata differita alla camera di consiglio del 30 settembre 2026 per garantire il contraddittorio e i termini difensivi. Il giudizio è stato quindi convertito nel rito ordinario e la trattazione cautelare è stata rinviata.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    L'azione contro il silenzio è divenuta improcedibile quando l'amministrazione ha adottato un provvedimento espresso, anche se non favorevole all'interessato.

  • art. 9 r.d. n. 1269/1938

    Costituisce la base normativa invocata per la richiesta di trasferimento straordinario universitario per gravi ragioni familiari; il merito della sua applicazione non è stato deciso nell'ordinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • L'adozione di un provvedimento espresso da parte dell'amministrazione, anche se sfavorevole o comunque non satisfattivo dell'interesse del privato, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità dell'azione avverso il silenzio, poiché viene meno l'inerzia oggetto del giudizio.
  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, l'amministrazione adotta un provvedimento espresso che viene impugnato con motivi aggiunti, la controversia relativa all'atto sopravvenuto deve essere trattata secondo il rito applicabile all'impugnazione del provvedimento, con il rispetto dei pertinenti termini a difesa, e non necessariamente secondo il rito accelerato del silenzio.
  • La domanda cautelare relativa a un provvedimento impugnato con motivi aggiunti deve essere differita quando la fissazione immediata non consenta il rispetto dei termini a difesa delle parti.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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