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Ordinanza

Ordinanza n. 4329/2026 - Napoli, Sezione 8

per l''ottemperanza a giudicato per l''esecuzione di decreto della Corte di Appello di Napoli depositato in data 29/11/2022 n. cronol. 3570/2022 (R.G. n. 2404/2022)

Giustizia amministrativa202402250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: esecuzione in ottemperanza del decreto della Corte di Appello di Napoli depositato il 29 novembre 2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione del decreto della Corte di Appello di Napoli, il commissario ad acta ha chiesto chiarimenti prospettando la decadenza dall'azione, sul presupposto che il ricorrente non avesse presentato una specifica istanza di insediamento del commissario. La questione sottoposta al TAR riguardava quindi la necessità di un'iniziativa di parte per consentire la sostituzione e l'insediamento del commissario ad acta, nonché la rilevanza dell'art. 9 del d.l. 117/2025.

La decisione

Il TAR ha chiarito che la sostituzione e l'insediamento del commissario ad acta costituiscono effetto automatico del decorso del termine assegnato in sentenza al Ministero della Giustizia per adempiere. Non è pertanto necessaria una specifica istanza di parte e l'insediamento del commissario non costituisce condizione di procedibilità dell'azione di ottemperanza. Il giudice ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini dei chiarimenti richiesti, quanto previsto dall'art. 9 del d.l. 117/2025. Le spese non risultano disciplinate nel testo.

Norme richiamate

  • art. 9 d.l. 117/2025

    La disposizione è ritenuta irrilevante ai fini dei chiarimenti richiesti.

  • capo 4.1 della sentenza ottemperanda

    Il decorso del termine assegnato all'amministrazione per ottemperare produce automaticamente la sostituzione e l'insediamento del commissario ad acta, senza necessità di un'istanza di parte e senza che tale insediamento costituisca condizione di procedibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la sentenza abbia previsto la sostituzione dell'amministrazione mediante commissario ad acta al decorso del termine assegnato per adempiere, la sostituzione e l'insediamento del commissario operano automaticamente, senza necessità di una specifica istanza del creditore del giudicato.
  • L'insediamento automatico del commissario ad acta previsto dalla sentenza non costituisce una condizione di procedibilità dell'azione di ottemperanza; la mancata presentazione di un'apposita istanza di insediamento non determina quindi la decadenza dall'azione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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