Cassazione Penale, Sentenza n. 44166/2023 del 03/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva dichiarato l'immediata improcedibilità per i reati di cui agli artt. 624 e 625 n.2 c.p. per mancanza della querela, in relazione alla modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 che ha reso la fattispecie procedibile a querela; il pubblico ministero ha chiesto che fosse ammessa una contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 517 c.p.p. volta a contestare altresì l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. (furto di cosa destinata a pubblico servizio, es. energia elettrica), sostenendo che ciò avrebbe reso procedibile il reato d'ufficio e/o che tale aggravante risultava comunque implicitamente contestata nel capo di imputazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la decisione di improcedibilità. Ha ritenuto che, in presenza di una condizione di procedibilità mancante o sopravvenuta (mancata querela entro il termine transitorio previsto dal d.lgs. n.150/2022), non possono svolgersi ulteriori attività processuali rilevanti e il giudice è obbligato ad adottare immediata declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Il potere del P.M. di formulare contestazioni suppletive ex art. 517 c.p.p. non può essere utilizzato per superare una causa di improcedibilità sopravvenuta e 'far rivivere' l'azione penale. Inoltre la Corte ha ritenuto che l'aggravante di cui all'art.625 n.7 non fosse adeguatamente descritta nel capo di imputazione (mancanza di riferimento normativo e di una descrizione sufficiente della natura della res), violando il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto (art.521 c.p.p.), per cui non poteva essere ritenuta in sentenza.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
La norma sul furto è stata modificata dal d.lgs. n.150/2022; per i fatti anteriori alla riforma la procedibilità è subordinata alla querela presentata nel termine transitorio decorrente dalla data di entrata in vigore della riforma
art. 625 n.2 e n.7 c.p.
Art. 625 n.2 (aggravante per furto commesso con uso di mezzo fraudolento o manomissione) e n.7 (aggravante per res destinata a pubblico servizio): la Corte ha ritenuto che l'aggravante n.7, se non adeguatamente descritta nell'imputazione, non possa essere poi ritenuta in sentenza per rispetto del principio di correlazione fra capo d'imputazione e motivazione della sentenza
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (art.2 comma 1 lett. i) e art.85)
«Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».
La disposizione ha reso procedibile a querela la fattispecie e ha fissato un termine transitorio per la proposizione della querela per i fatti anteriori all'entrata in vigore; nel caso di specie la querela non è stata presentata nel termine e ciò ha determinato l'improcedibilità
art. 517 c.p.p.
Attribuisce al pubblico ministero la facoltà di effettuare contestazioni suppletive; la Corte ha però precisato che questo potere non può essere esercitato in modo da elidere una causa di improcedibilità sopravvenuta (non può 'far rivivere' l'azione penale già estinta o non procedibile)
art. 129 c.p.p.
Imposizione al giudice di dichiarare immediatamente l'improcedibilità o l'estinzione quando sussistono le relative cause; norma che tutela il principio di economia processuale e la ragionevole durata del processo
art. 521 c.p.p.
Principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza: la Corte ha ritenuto che in assenza di un'adeguata indicazione dell'aggravante nel capo di imputazione il giudice non possa poi applicarla in sentenza senza violare tale principio
artt. 336 e 337 c.p.p.
Riguardano la querela: la Corte ha osservato che non è stata presentata una querela validamente riconoscibile ai sensi di tali previsioni nel termine transitorio
Massime di principio
- Se una fattispecie diventa procedibile a querela per effetto di una modifica normativa, per i fatti anteriori alla riforma il termine transitorio previsto dalla norma deve essere rispettato: l'assenza di querela determina l'improcedibilità e impedisce il proseguimento dell'azione penale
- Il potere del pubblico ministero di formulare contestazioni suppletive ex art. 517 c.p.p. non può essere usato per superare una causa di improcedibilità sopravvenuta o per far 'rivivere' un reato estinto o non procedibile
- Il giudice è tenuto a dichiarare immediatamente l'improcedibilità o l'estinzione quando sussistono cause ostative (art.129 c.p.p.); tale declaratoria è prioritaria rispetto ad ulteriori attività processuali
- Il principio di correlazione (art.521 c.p.p.) impone che l'aggravante sia sufficientemente descritta nel capo di imputazione (con indicazione normativa e/o descrizione della natura della res) affinché la difesa possa esercitare il contraddittorio; in sua assenza l'aggravante non può essere ritenuta in sentenza
- In situazioni analoghe verificare sempre: a) se la vittima ha presentato la querela nei termini transitori; b) se l'aggravante è stata espressamente e adeguatamente descritta nel capo d'imputazione; c) la possibilità che la giurisprudenza sia contrastante su punti di confine e quindi l'opportunità di valutare precedenti più recenti e pronunce delle Sezioni Unite
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