Sentenza n. 1625/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Grosseto n. 221/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica del docente e a ricevere l’accredito delle somme relative agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente evocato, non si è costituito. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché la sentenza era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero presso la sede reale e risultava inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nel merito, dagli atti non risultava l’avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza ottemperanda, mettendo a disposizione della ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, la carta del docente e i relativi importi per le quattro annualità riconosciute dal giudicato. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, incaricandolo di provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, successiva all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo. Le spese di lite, pari a 800 euro oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato da eseguire.
art. 114 c.p.a.
penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora per il ritardo nell’adempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a.
dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza
La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo pagamento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
L’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione consente la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile l’azione quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti della pubblica amministrazione.
- La mancata esecuzione, anche parziale, di un giudicato che riconosce al privato il diritto alla corresponsione di somme legittima il giudice dell’ottemperanza a ordinare all’amministrazione l’adempimento entro un termine puntuale.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- Il ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione di un obbligo pecuniario stabilito dal giudicato può giustificare la condanna al pagamento di una penalità di mora, determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.
- La mancata costituzione dell’amministrazione intimata non impedisce la decisione del giudizio di ottemperanza quando il giudice possa accertare documentalmente il passaggio in giudicato del titolo e l’inadempimento dell’obbligo conformativo o di pagamento.
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