Cassazione Penale, Sentenza n. 10971/2023 del 14/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione all'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p., sostenendo che non fosse provata la riconducibilità a lui della manomissione del contatore. In memoria difensiva ha inoltre prospettato, preliminarmente, l'estinzione del reato per difetto di querela in relazione alla sopravvenuta riforma sulla procedibilità (rilevando che il furto aggravato sarebbe oggi procedibile a querela e la querela non era stata proposta).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo sostanziale relativo all'aggravante: la Corte territoriale aveva motivatamente accertato che l'imputato usufruiva continuativamente di energia elettrica sottratta e ne era consapevole, sicché l'aggravante di violenza sulla cosa poteva essere applicata anche quando la manomissione fosse stata materialmente eseguita da terzi. Quanto alla eccezione di estinzione per difetto di querela introdotta in ragione delle norme sopravvenute, la Cassazione ha escluso che la sopravvenuta procedibilità a querela possa travolgere un ricorso inammissibile (richiamando la giurisprudenza di legittimità, sez. U, Salatino), e ha ritenuto erronea l'applicazione prospettata dalla difesa. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625 c.p., n. 2
L'aggravante della violenza sulle cose è stata interpretata come applicabile anche quando la manomissione del contatore sia stata materialmente eseguita da un terzo, purché l'agente abbia consapevolezza o ne sia stato colpevole ignorante e usufruisca dell'energia illecitamente sottratta.
art. 624 c.p.
Norma di riferimento per il reato di furto; la sentenza di merito aveva affermato la responsabilità per il reato di furto di energia elettrica nella forma aggravata, richiamando la natura dell'impossessamento della 'res'.
d.lgs. n. 150/2022 (e successivi d.l. n.162/2022, legge di conversione n.199/2022)
La difesa ha invocato la sopravvenuta procedibilità a querela introdotta da tali interventi. La Corte ha invece ritenuto che la nuova disciplina non possa mettere in crisi l'inammissibilità del ricorso e che la mancanza di querela sopravvenuta non determini automaticamente l'estinzione nel corso di un ricorso inammissibile, richiamando la giurisprudenza di Sezioni Unite.
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 convertito, legge 18/12/2020 n.176
Norma richiamata in relazione al procedimento davanti alla Corte (il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti secondo la disciplina emergenziale richiamata).
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per la statuizione sulla condanna alle spese processuali a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In materia di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose può essere applicata anche se la manomissione materiale del contatore è stata eseguita da un terzo: rileva la consapevolezza e l'uso continuativo dell'energia illecita da parte dell'imputato.
- In Cassazione non è possibile ottenere una riformulazione dei fatti proponendo una lettura alternativa delle prove già valutate in primo e secondo grado; i motivi che si limitano a chiedere una diversa ricostruzione probatoria sono inammissibili.
- La sopravvenuta modifica del regime di procedibilità (passaggio a procedibilità a querela) non necessariamente determina l'estinzione della pretesa punitiva in presenza di un ricorso per cassazione inammissibile: secondo la giurisprudenza di legittimità la nuova condizione di procedibilità non prevale automaticamente sull'inammissibilità dell'impugnazione.
- Se si intende far valere l'intervenuta sopravvenuta causa di improcedibilità/procedibilità a querela occorre agire tempestivamente e nel rispetto dei termini e limiti procedurali; non è sufficiente sollevare la questione in un ricorso manifestamente inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese e, se l'inammissibilità dipende da profili di colpa nella impugnazione, il versamento di una somma alla cassa delle ammende; pertanto le questioni preclusorie e formali vanno valutate con attenzione prima di proporre ricorso.
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