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Sentenza

Sentenza n. 481/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento protocollo m_dg-GDAP.24/10/2-OMISSIS- del 24.10.2024 con il quale il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale, ha disposto, per gli odierni istanti assegnati all’I.P.M. di NISIDA, la “restituzione” al DAP, in uno a tutti gli atti prodromici e conseguenziali; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17 gennaio 2025: - della nota del Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile del 22/10/2024 recante n. m_dg.DGMC.22/10/-OMISSIS-.U ed a tutti gli atti prodromici e conseguenziali, annullandola, in uno al provvedimento già impugnato.

Giustizia amministrativa202500049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di "restituzione" al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, poi qualificato come trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale, nonché nota del Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile del 22 ottobre 2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria li ha messi a disposizione del DAP, dopo l'assegnazione all'Istituto Penale per i Minorenni di Nisida, nonché la nota dipartimentale posta a fondamento dell'atto. Hanno dedotto: difetto di motivazione e violazione degli artt. 3 e 21-octies l. 241/1990; erronea qualificazione dell'atto e violazione dell'art. 39 d.lgs. 443/1992 e dell'art. 2103 c.c., sostenendo che si trattasse di un trasferimento d'ufficio privo dei presupposti e delle garanzie procedimentali; incompetenza del DAP, ritenendo competente il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità; violazione dell'art. 7 l. 241/1990 e della disciplina del personale di polizia, sul presupposto che il trasferimento fosse riconducibile all'incompatibilità ambientale e fosse stato disposto senza comunicazione di avvio; violazione della disciplina dell'azione disciplinare, ritenendo che la nota contenesse contestazioni disciplinari; illogicità, errore manifesto e travisamento dei fatti per l'asserita omessa considerazione dei curricula e della storia lavorativa dei ricorrenti. L'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità per natura endoprocedimentale dell'atto, chiedendo comunque il rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, prescindendo dalle eccezioni preliminari perché le censure erano infondate nel merito. Ha qualificato l'atto come trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale, sulla base della motivazione contenuta nella relazione richiamata per relationem: il personale era stato ritenuto privo di specifiche attitudini richieste nel contesto penitenziario minorile, in relazione alle peculiari esigenze dell'Istituto di Nisida. Il giudice ha ritenuto congrua la motivazione e ha escluso la necessità di una particolare motivazione o della comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di un ordine militare e di una misura non sanzionatoria né disciplinare, finalizzata al buon andamento, al prestigio e alla funzionalità dell'amministrazione. Non era quindi necessario accertare responsabilità individuali, scarso rendimento o incapacità soggettiva. Il sindacato giurisdizionale è stato limitato alla verifica dell'effettiva situazione di incompatibilità e della proporzionalità della misura; tali presupposti sono stati ritenuti sussistenti. È stata inoltre valorizzata la circostanza che i ricorrenti continuavano a svolgere mansioni pertinenti alla qualifica presso la Casa Circondariale di Poggioreale, nello stesso Comune di Napoli, soluzione ritenuta proporzionata. È stata respinta anche la censura di incompetenza, poiché il trasferimento era stato disposto dal competente DAP, tramite la Direzione Generale del Personale, sulla base della relazione dell'ufficio di assegnazione e su richiesta del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto adeguatamente motivato il trasferimento mediante il richiamo per relationem alla relazione dipartimentale, contenente le ragioni di incompatibilità ambientale.

  • art. 7 l. 241/1990

    Non è stata ritenuta necessaria la comunicazione di avvio del procedimento per il trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale, qualificato come ordine militare e misura non sanzionatoria.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Le censure di invalidità dedotte dai ricorrenti sono state respinte in quanto non risultavano vizi sostanziali di legittimità dell'atto.

  • art. 39 d.lgs. 443/1992

    La disposizione è stata invocata dai ricorrenti in relazione alla qualificazione dell'atto e ai presupposti del trasferimento, ma il giudice ha ricondotto la fattispecie al trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale.

  • art. 2103 c.c.

    La norma è stata invocata dai ricorrenti per contestare lo spostamento d'ufficio, ma non è stata ritenuta decisiva, essendo il provvedimento espressione della potestà organizzativa dell'amministrazione e non una misura sanzionatoria.

  • art. 97, comma 2, Cost.

    Il trasferimento per incompatibilità ambientale è funzionale alla tutela del buon andamento dell'amministrazione e del suo prestigio.

  • art. 1, lett. c), d.p.c.m. 78/2024

    Il giudice ha escluso che il nuovo assetto organizzativo sottraesse al DAP la competenza a disporre il trasferimento del personale di Polizia Penitenziaria.

Massime di principio

  • Il trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale del personale di polizia, disposto per esigenze di servizio, è una misura organizzativa riconducibile agli ordini militari e non ha natura sanzionatoria o disciplinare.
  • Il trasferimento per incompatibilità ambientale non richiede, di regola, una particolare motivazione né la comunicazione di avvio del procedimento o la partecipazione dell'interessato, purché l'atto consenta di individuare la situazione di incompatibilità e la finalità di servizio perseguita.
  • L'amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione delle ragioni di opportunità e delle esigenze organizzative sottese al trasferimento per incompatibilità ambientale; il sindacato del giudice resta limitato alla verifica dell'effettiva sussistenza dell'incompatibilità, della ragionevolezza, della logicità e della proporzionalità della misura.
  • La misura per incompatibilità ambientale non presuppone una condotta colpevole, una responsabilità disciplinare, uno scarso rendimento o un'incapacità soggettiva del dipendente: è sufficiente una situazione oggettiva lesiva o potenzialmente lesiva del prestigio, della funzionalità o del buon andamento dell'amministrazione, riferibile alla permanenza del dipendente nella sede e rimovibile mediante il suo trasferimento.
  • Nella valutazione della proporzionalità del trasferimento rileva anche la circostanza che il dipendente sia destinato a una sede vicina e continui a svolgere mansioni pertinenti alla qualifica, così da contemperare le esigenze organizzative con quelle personali dell'interessato.
  • La competenza a disporre il trasferimento del personale di Polizia Penitenziaria può spettare al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, tramite la Direzione Generale del Personale, anche quando il personale presti servizio presso un istituto penale minorile, ove il provvedimento sia adottato nell'ambito della competenza organizzativa del DAP.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoPartecipazione al procedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaIncompetenzaDifetto di motivazione

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