Sentenza n. 9516/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero resistente nel procedimento avente a oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione nel sostegno conseguito in Romania, iniziato con istanza presentata il 21.10.2025, con adozione dell’ordine all’amministrazione di emanare il provvedimento richiesto, prevedendo fin d’ora la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 21 ottobre 2025, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, un’istanza per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia ministeriale, poiché l’amministrazione non aveva concluso il procedimento entro i termini previsti dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e l’ordine di adottare il provvedimento, con nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti entrambi i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’inutile decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento. In particolare, ha richiamato l’art. 2, comma 1, del d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, e l’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, che impongono all’autorità competente di verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e di adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché il Ministero non aveva adottato il provvedimento conclusivo, il giudice gli ha ordinato di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, o un suo delegato, affinché, su richiesta dell’interessata e in caso di ulteriore inerzia, provveda entro i successivi 180 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 750,00 oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l’azione avverso il silenzio e consentono al giudice di accertare l’illegittimità dell’inerzia e ordinare all’amministrazione di provvedere.
art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, conv. con modif. dalla l. n. 12/2020
È richiamato quale fondamento dell’obbligo del Ministero di provvedere sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni
Impone all’autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Stabilisce il termine di tre mesi per l’adozione del provvedimento conclusivo sul riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è fondata quando l’amministrazione è titolare di uno specifico obbligo di provvedere e il termine normativamente previsto per la conclusione del procedimento è inutilmente decorso senza l’adozione del provvedimento finale.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e deve adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta prevedendo che il suo intervento sia attivato, in caso di persistente inerzia, su richiesta dell’interessato e decorso il termine assegnato all’amministrazione.
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