Sentenza n. 123/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza prot. n. 27801 del 30 novembre 2021, di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 2 del 7 maggio 2021, con la quale è stata accertata la mancata ottemperanza alla ordinanza di demolizione, con avviso, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, che l’accertamento costituisce titolo per l’immissione in possesso del manufatto e che l’immobile sarà demolito a sue spese, ingiungendosi inoltre il pagamento della somma di €20.000,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del comma 4-bis dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Accertamento di inottemperanza all'ordinanza di ripristino, con avviso di immissione in possesso e demolizione del manufatto e irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (responsabile dell'abuso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'accertamento comunale di inottemperanza all'ordine di ripristino relativo a opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo. Con il primo motivo ha dedotto la nullità e l'inefficacia dell'accertamento per erronea individuazione della particella. Con il secondo ha contestato la legittimità derivata della sanzione, sostenendo di non essere qualificabile né come autrice dell'illecito né come proprietaria, ma soltanto come possessore, e ha lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo all'originaria ordinanza di demolizione. Con il terzo motivo ha contestato l'importo della sanzione, sostenendo che il Comune non avesse considerato la consistenza e le dimensioni effettive dell'opera abusiva.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Il primo e il secondo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché prospettavano vizi riferibili all'originaria ordinanza di demolizione e ripristino, che non era stata impugnata e non poteva quindi essere contestata in via derivata mediante l'impugnazione dell'atto successivo di accertamento dell'inottemperanza. Il terzo motivo è stato accolto: l'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 prevede, per le fattispecie ordinarie, una sanzione graduabile tra 2.000 e 20.000 euro; pertanto, salvo i casi in cui la legge impone la misura massima, il Comune deve determinare l'importo secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, rapportati alla tipologia e alle caratteristiche dell'abuso, esplicitando le ragioni della scelta. Poiché il Comune aveva applicato la sanzione massima senza alcuna motivazione, il provvedimento è stato annullato limitatamente a tale parte, con salvezza del riesercizio del potere. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Disciplina l'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione o ripristino e i relativi effetti, tra cui l'immissione in possesso e la demolizione d'ufficio.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.
Nelle fattispecie diverse da quelle per cui la legge impone la misura massima, la sanzione deve essere graduata tra il minimo e il massimo edittale in rapporto alla tipologia e alle caratteristiche dell'abuso, secondo proporzionalità e ragionevolezza, con adeguata motivazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione irroga, ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, la sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione, nelle fattispecie non soggette per legge alla misura massima deve graduare l'importo tra il minimo e il massimo edittale in base alla tipologia e alle caratteristiche dell'abuso, applicando criteri di proporzionalità e ragionevolezza.
- L'applicazione della sanzione massima prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, quando non sia imposta dalla legge per la particolare localizzazione o natura dell'abuso, richiede una motivazione che espliciti le ragioni della scelta; l'omessa motivazione comporta l'illegittimità della sanzione.
- I vizi propri dell'originaria ordinanza di demolizione e ripristino, non impugnata tempestivamente, non possono essere dedotti per la prima volta contro il successivo accertamento di inottemperanza, sotto forma di illegittimità derivata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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