Sentenza del 15/06/2016 n. 3590 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - TRANSFER PRICING - Applicazione del metodo COST PLUS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa erariale è stata ritenuta non validamente supportata. Il metodo Cost Plus può essere utilizzato, ma soltanto quando l'Amministrazione dimostri l'effettiva comparabilità delle funzioni, degli asset e dei rischi tra le operazioni esaminate. Il mero confronto dei dati contabili o dei margini di bilancio, senza una concreta analisi funzionale, non è sufficiente a fondare l'accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità dell'accertamento dei prezzi di trasferimento infragruppo mediante il metodo Cost Plus. L'Ufficio aveva fondato la propria pretesa principalmente sui dati di bilancio, senza dimostrare adeguatamente la comparabilità delle funzioni svolte, degli investimenti effettuati e dei rischi assunti dalla società e dalle controparti. Nel settore automotive, la corretta remunerazione non può essere valutata prescindendo dalle specifiche attività di progettazione, produzione, assemblaggio, ricerca e sviluppo, approvvigionamento, distribuzione e marketing.
Norme richiamate
Principio del transfer pricing e metodo Cost Plus
Il metodo Cost Plus è legittimo solo se il margine applicato è determinato sulla base di transazioni comparabili e di un'analisi concreta delle funzioni svolte, degli investimenti impiegati e dei rischi assunti.
Analisi funzionale in materia di prezzi di trasferimento
La determinazione del reddito arm's length richiede di considerare in modo sostanziale le attività effettivamente svolte, comprese progettazione, produzione, assemblaggio, ricerca, acquisti, distribuzione e marketing; i soli dati di bilancio non sono sufficienti.
Massime di principio
- In una controversia di transfer pricing, l'Amministrazione non può fondare l'accertamento esclusivamente su percentuali o dati contabili astratti: deve spiegare perché le società e le operazioni confrontate siano funzionalmente comparabili.
- L'applicazione del Cost Plus presuppone una chiara individuazione dei costi rilevanti e del margine normale applicabile a un soggetto che svolga funzioni, utilizzi asset e assuma rischi analoghi.
- Quanto più una società svolge attività operative e strategiche rilevanti, come ricerca e sviluppo, progettazione, marketing o gestione della distribuzione, tanto meno è appropriato trattarla come un semplice produttore o prestatore routinario sulla base del solo bilancio.
- Il contribuente può contestare efficacemente l'accertamento dimostrando che l'analisi dell'Ufficio omette funzioni, investimenti, beni immateriali o rischi economicamente significativi.
- La comparabilità deve essere sostanziale e non meramente numerica: differenze nelle funzioni o nei rischi possono rendere inattendibile il margine utilizzato dall'Amministrazione.
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