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Sentenza

Sentenza del 22/02/2019 n. 5298 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi alla tariffa di igiene ambientale (TIA) per gli anni 2006-2009, contestando l’estensione delle superfici tassate, il potere della società affidataria di accertare e applicare la tariffa, le modalità di verifica delle superfici, la rilevanza della successiva denuncia di variazione, l’assoggettabilità delle aree produttive in cui venivano generati rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, l’applicazione dell’IVA, nonché interessi e penalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto omessa la pronuncia della Commissione tributaria regionale sulla questione centrale relativa alla natura assimilabile o non assimilabile dei rifiuti speciali prodotti nelle aree industriali, disponendo il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame. Ha inoltre stabilito definitivamente che la TIA, avendo natura tributaria, non è soggetta a IVA e ha accolto nel merito il ricorso della contribuente su tale punto. Sono stati rigettati i motivi relativi al potere di accertamento della società gestore e alle modalità dell’accertamento; il motivo su interessi e penalità è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, commi 8, 9 e 13

    La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare; la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.

    Il gestore affidatario del servizio può svolgere le attività di gestione, riscossione e recupero della tariffa, inclusa l’emissione degli avvisi di accertamento, purché ciò avvenga nel quadro dell’affidamento e della normativa applicabile. Il Comune conserva la determinazione dell’an e del quantum della tariffa.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49

    La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato; è prevista una riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero.

    La tariffa riguarda i rifiuti urbani e quelli speciali assimilati agli urbani. I rifiuti speciali non assimilati, per caratteristiche qualitative o quantitative, sono esclusi dalla parte variabile della tariffa, mentre per i rifiuti assimilati può spettare una riduzione se il contribuente dimostra l’avvio al recupero.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 1

    Richiamato dalla contribuente in relazione alla disciplina regolamentare della tariffa e alla ripartizione delle competenze tra Comune e soggetto gestore; la Corte ha comunque ritenuto legittimo il potere del gestore di emettere gli accertamenti.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1

    La disposizione sull’IVA non consente di assoggettare a imposta una prestazione che costituisce, in realtà, una tariffa di natura tributaria.

  • Art. 112 c.p.c.

    La Corte ha ravvisato l’omessa pronuncia della Commissione regionale sulla questione della non assimilabilità dei rifiuti speciali, perché tale profilo era decisivo e risultava specificamente dedotto e documentato.

  • Art. 384 c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente nel merito; ciò è avvenuto per escludere l’IVA dalla tariffa.

  • Art. 366 c.p.c.

    Le censure basate sulla violazione di regolamenti comunali devono trascrivere integralmente o allegare le disposizioni invocate, per consentire alla Corte di verificarne il contenuto; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 238 del 2009

    È riconosciuto un collegamento legale tra gestione del servizio di raccolta rifiuti e poteri di accertamento della tariffa da parte del soggetto affidatario.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 5078 del 15 marzo 2016

    La TIA ha natura tributaria e non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi; pertanto non è assoggettabile a IVA.

Massime di principio

  • Il gestore privato o societario del servizio rifiuti può normalmente emettere avvisi di accertamento e procedere al recupero della tariffa quando tale potere deriva dalla legge, dal regolamento comunale o dall’affidamento del servizio, anche se il Comune resta titolare delle scelte fondamentali sulla tariffa.
  • Le aree produttive non sono automaticamente soggette alla componente variabile della tariffa per tutti i rifiuti prodotti: occorre verificare se i rifiuti siano urbani, assimilati oppure speciali non assimilabili per natura o quantità.
  • Il contribuente che invoca l’esclusione o la riduzione della tariffa deve fornire documentazione concreta e specifica, come dichiarazioni ambientali, formulari, contratti di smaltimento e attestazioni di recupero; il giudice deve esaminare espressamente tale documentazione.
  • La mancata pronuncia su una questione decisiva e specificamente dedotta può comportare la cassazione della sentenza con rinvio, anche quando gli altri motivi siano infondati o inammissibili.
  • Una denuncia di variazione delle superfici presentata dopo la notifica degli avvisi non incide automaticamente sugli accertamenti già emessi; la sua efficacia retroattiva dipende dal regolamento applicabile e dalla prova della data effettiva della variazione.
  • La TIA, in quanto tributo e non corrispettivo contrattuale per un servizio, non deve essere maggiorata dell’IVA.
  • Nel ricorso per cassazione fondato su regolamenti comunali è necessario riportare integralmente le norme rilevanti o allegarle; il giudice di legittimità non è tenuto a conoscere d’ufficio il contenuto dei regolamenti locali.

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