Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2288/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato la sua istanza di ammissione alle misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale o detenzione domiciliare) in relazione a una pena residua di otto giorni risultante da un provvedimento di cumulo del 22/10/2019. La difesa aveva dedotto che la pena residua era già stata interamente espimata in virtù della fungibilità della detenzione in custodia cautelare per altro titolo e che, per questo motivo, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il non luogo a provvedere; era stata altresì prodotta richiesta al Procuratore generale per il computo, richiesta poi accolta il 1/6/2021.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, dopo il provvedimento impugnato, era stata riconosciuta l'intera espiazione della pena cui si riferivano le misure alternative, determinando l'assenza di un interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione. In aggiunta, la Corte ha rilevato che la determinazione della pena da eseguire secondo l'aggiornato computo ex art. 657 c.p.p. rientra nelle attribuzioni del pubblico ministero e, in caso di contestazione, nella competenza del giudice dell'esecuzione, non del Tribunale di Sorveglianza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 15/12/2021.

Norme richiamate

  • art. 657 c.p.p.

    La norma è stata interpretata nel senso che la competenza a determinare la pena da eseguire secondo l'aggiornato computo spetta al pubblico ministero e, in caso di contestazione del computo, alla cognizione del giudice dell'esecuzione; non rientra tra le attribuzioni del Tribunale di Sorveglianza decidere sul computo stesso.

Massime di principio

  • Se, dopo il provvedimento impugnato, la pena oggetto della domanda risulta già integralmente espimata, manca un interesse concreto e attuale all'impugnazione e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • Le questioni relative all'aggiornamento del computo della pena e alla valutazione di quanto già scontato (es. conteggio della detenzione preventiva) devono essere rivolte al pubblico ministero ai sensi dell'art. 657 c.p.p.; eventuali contestazioni attengono al giudice dell'esecuzione, non al Tribunale di Sorveglianza.
  • Prima di chiedere l'ammissione a misure alternative per residui di pena molto brevi, è opportuno verificare e, se necessario, ottenere formalmente il computo aggiornato del periodo già scontato per evitare che l'istanza diventi priva di oggetto.
  • Se è pendente o possibile una rettifica del computo della pena, la strategia difensiva utile è sollecitare il provvedimento di computo (o il reclamo al giudice dell'esecuzione) e, solo se residua una pena da eseguire, richiedere le misure alternative; in difetto la via processuale principale sarà l'inammissibilità dell'impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.