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Sentenza

Sentenza n. 4899/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'ottemperanza all’ordinanza n. -OMISSIS- resa nel procedimento rg. 20423/2019 dal Tribunale Civile di Roma - Sezione diritti della persona e immigrazione, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202406203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione dell'ordinanza del Tribunale civile di Roma che aveva dichiarato la cittadinanza italiana dei ricorrenti e ordinato le conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza all'ordinanza del Tribunale civile di Roma, passata in giudicato, con cui era stata dichiarata la cittadinanza italiana dei ricorrenti ed era stato ordinato al Ministero dell'Interno e all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nonché alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari. Nel corso del giudizio Roma Capitale ha documentato che, sul gestionale SIPO, i ricorrenti risultavano cittadini italiani. L'amministrazione ha inoltre rappresentato la complessità della vicenda, dovuta anche alla necessità di promuovere un ulteriore giudizio davanti al Tribunale di Roma, su iniziativa del Pubblico Ministero, per ottenere l'autorizzazione alla rettifica dell'atto di nascita del minore.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell'intervenuta esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione, risultante dalla documentazione depositata da Roma Capitale, e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, non residuando un interesse attuale alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. In considerazione della peculiarità e della complessità della vicenda concreta, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Le disposizioni disciplinano il ricorso per l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto il giudizio è divenuto privo di oggetto perché l'amministrazione ha successivamente eseguito quanto disposto dal giudice civile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione dimostra di avere integralmente eseguito il comando contenuto nel provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, non residuando un interesse attuale alla prosecuzione del giudizio.
  • La peculiarità e la complessità della vicenda concreta possono giustificare la compensazione integrale delle spese del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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