Cassazione Penale, Ordinanza n. 11528/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della decisione di primo grado resa in abbreviato dal G.u.p., aveva escluso la recidiva reiterata specifica infra-quinquennale e rideterminato la pena. Nel ricorso è stato dedotto un vizio di motivazione, lamentando in sostanza l'assenza o insufficienza di motivazione sulla sentenza di applicazione concordata della pena e sul trattamento sanzionatorio. Il testo dà atto che l'imputato era stato condannato per detenzione di circa 35 chili di tabacchi lavorati esteri privi del sigillo del Monopolio di Stato, con contestazione degli artt. 291-bis e 296 d.P.R. n. 309 del 1990, oltre alla recidiva reiterata specifica infra-quinquennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto la sentenza di merito compiutamente motivata sia quanto all'accertamento della responsabilità sia quanto alla pena, evidenziando che erano state applicate le circostanze attenuanti generiche ed era stata disapplicata la recidiva. Di conseguenza ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 291-bis d.P.R. n. 309 del 1990
norma richiamata come base della contestazione relativa alla detenzione di tabacchi lavorati esteri privi del sigillo del Monopolio di Stato
art. 296 d.P.R. n. 309 del 1990
norma richiamata in concorso con l'art. 291-bis per la condotta contestata
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito dia conto in modo compiuto dell'accertamento di responsabilità e del trattamento sanzionatorio, il ricorso per cassazione che si limiti a dedurre genericamente un vizio di motivazione è inammissibile.
- La disapplicazione della recidiva e l'applicazione delle attenuanti generiche costituiscono elementi idonei a rendere motivato il giudizio sulla pena, ove la decisione dia conto del relativo percorso argomentativo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Nel giudizio di legittimità, la critica alla motivazione deve confrontarsi con le rationes decidendi effettivamente poste a base della decisione impugnata, non essendo sufficiente una doglianza meramente assertiva.
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