Risposta n. 448 del 29/10/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene che i titoli abbiano natura obbligazionaria ex articolo 44, comma 2, lettera c), Tuir e che, essendo detenuti da un investitore qualificato, rientrino nel regime del d.lgs. n. 239/1996 con percezione delle cedole al lordo dell'imposta.
Prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da un investitore qualificato e applicazione del d.lgs. n. 239/1996
Il quesito
Il Fondo BETA, quale OICR riservato a investitori qualificati, chiede se gli interessi derivanti da un prestito obbligazionario convertibile emesso da una società non quotata possano essere percepiti senza ritenuta/imposta sostitutiva, in base all'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 239/1996.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che i titoli, per le loro caratteristiche, possano essere qualificati come obbligazioni e che, poiché sono detenuti da un OICR cliente professionale di diritto, quindi da un investitore qualificato, gli interessi siano percepiti dal Fondo senza applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dal d.lgs. n. 239/1996.
Prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da investitore qualificato
L’interpello riguarda il trattamento fiscale degli interessi derivanti da un prestito obbligazionario convertibile emesso da una società non quotata e sottoscritto da un fondo di investimento alternativo chiuso riservato a investitori qualificati. Il punto centrale è verificare se, al ricorrere dei requisiti previsti dalla disciplina speciale, i proventi possano essere corrisposti senza ritenuta o imposta sostitutiva.
Fattispecie rappresentata
L’istanza è presentata da ALFA SGR S.p.A. in nome e per conto del Fondo BETA, qualificato come OICR ai sensi del TUF e, in particolare, come cliente professionale di diritto. Il Fondo è quindi indicato come investitore qualificato ai fini dell’articolo 100 del TUF.
La fattispecie concreta riguarda i titoli emessi da GAMMA S.p.A. nell’ambito di un prestito obbligazionario convertibile per un importo nominale complessivo di X milioni di euro. Il Fondo ha sottoscritto inizialmente una prima tranche per X milioni di euro, ha successivamente sottoscritto altri titoli per X milioni di euro e si è poi impegnato a sottoscrivere anche la restante quota a seguito della rinuncia degli altri soci della società.
Il regolamento del prestito prevede, tra l’altro:
- obbligo incondizionato di restituzione del capitale alla scadenza;
- interessi a tasso fisso annuo del 3%;
- divieto di trasferimento dei titoli da parte dei sottoscrittori;
- assenza di diritti di partecipazione alla gestione della società emittente;
- facoltà di conversione in azioni della società emittente.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede se, in ragione della natura dei titoli e della qualità soggettiva del sottoscrittore, gli interessi e gli altri proventi del prestito obbligazionario convertibile possano beneficiare del regime del d.lgs. n. 239 del 1996. In particolare, si domanda se non si applichi la ritenuta di cui all’articolo 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 e se il Fondo possa essere considerato soggetto "lordista" ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto.
Soluzione interpretativa prospettata
Secondo l’istante, i titoli rientrano tra le obbligazioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera c), del Tuir, perché prevedono:
- restituzione del capitale;
- remunerazione predeterminata;
- assenza di diritti gestori o di controllo.
Poiché i titoli sono detenuti esclusivamente da un investitore qualificato, e il Fondo si è impegnato a sottoscrivere anche la parte residua del prestito, la società ritiene che il regime del d.lgs. n. 239 del 1996 sia applicabile. Ne deriverebbe la percezione delle cedole senza prelievo alla fonte, in quanto il Fondo, essendo OICR, sarebbe soggetto "lordista".
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama, tra gli altri:
- articolo 44, comma 2, lettera c), Tuir, per la definizione fiscale di obbligazioni e titoli similari;
- articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, per l’individuazione dei soggetti emittenti rilevanti;
- articolo 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, per la ritenuta del 26% sugli interessi;
- decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, per il regime di imposizione sostitutiva su obbligazioni e titoli similari;
- articolo 100 del TUF e regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per la nozione di investitori qualificati;
- articolo 73, comma 1, lettera c), e comma 5-quinquies, Tuir, in relazione al regime fiscale degli OICR.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
L’Agenzia, in via preliminare, afferma che le obbligazioni convertibili in azioni, fino all’eventuale conversione o fino alla scadenza in caso di mancata conversione, sono vere e proprie obbligazioni anche sul piano civilistico. Sul piano fiscale, il regime dei titoli obbligazionari si applica quando i titoli presentano l’obbligo incondizionato di pagamento a scadenza di una somma non inferiore a quella indicata e non attribuiscono diritti di partecipazione o controllo sulla gestione dell’emittente.
Nel caso esaminato, il regolamento del prestito prevede:
- rimborso integrale del capitale alla scadenza, anche in caso di mancata conversione;
- interessi a tasso fisso del 3%;
- assenza di diritti gestori o di controllo.
L’Agenzia sottolinea inoltre che, nel caso di prestito convertibile, il valore minimo di rimborso deve essere verificato al momento del rimborso o della conversione. Poiché i titoli prevedono il rimborso integrale in denaro se non convertiti e le altre condizioni tipiche delle obbligazioni, essi possono essere ricondotti alla categoria dei titoli obbligazionari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera c), del Tuir.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Per i titoli obbligazionari emessi da soggetti rilevanti ai sensi dell’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973 si applicherebbe, in linea generale, la ritenuta del 26% sugli interessi. Tuttavia, il d.lgs. n. 239 del 1996 prevede un regime sostitutivo, in luogo della ritenuta, per talune obbligazioni e titoli similari, tra cui quelli emessi da società non quotate se detenuti da uno o più investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del TUF.
L’Agenzia ricorda che il regime è applicabile solo se i titoli sono effettivamente detenuti, ossia sottoscritti e circolanti, esclusivamente presso investitori qualificati; a tal fine richiama anche la circolare n. 29/E del 26 settembre 2014.
Nel caso concreto, il Fondo è un cliente professionale di diritto e, quindi, un investitore qualificato. Inoltre, la non trasferibilità dei titoli, prevista dal regolamento, comporta che essi siano di fatto detenuti da un investitore istituzionale. Di conseguenza, il requisito soggettivo richiesto dalla norma è soddisfatto.
Conclusioni operative
L’Agenzia conclude che:
- i titoli emessi dalla società possono essere qualificati come obbligazioni ai fini fiscali;
- il Fondo BETA è un investitore qualificato ai sensi della disciplina richiamata;
- pertanto, gli interessi e gli altri proventi derivanti dai titoli possono essere corrisposti senza applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dal d.lgs. n. 239 del 1996.
In sostanza, il Fondo percepirà i proventi al lordo, in coerenza con il regime fiscale applicabile agli OICR e agli investitori qualificati nei casi disciplinati dal decreto legislativo n. 239 del 1996.
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