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Sentenza

Sentenza n. 3029/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1034 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2020 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale” e dei relativi allegati; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da “Laboratorio di Analisi Cliniche L.R.M. di Giuseppe Simeoli e Gaetano La Rocca S.a.s.” il 27/11/2023, per l’annullamento: a) della nota della ASL Napoli 3 Sud n. 0154000 del 03.08.2023, avente ad oggetto “Chiusura del procedimento amministrativo – Recupero per RTU anno 2020”; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi compresa: - la nota della ASL Napoli 3 Sud n. 0119830 del 16.06.2023, avente ad oggetto “Avvio del procedimento amministrativo - Recupero per RTU anno 2020, comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.”

Giustizia amministrativa202300772

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione sulla regressione tariffaria unica per l’anno 2020 e successivi atti di chiusura del procedimento e recupero delle somme ritenute dovute

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria ha impugnato la deliberazione con cui l’ASL, a fronte di un fatturato complessivo trasmesso pari a euro 288.931,59, aveva individuato importi liquidabili e non liquidabili per prestazioni ordinarie e prestazioni di cui alla lettera R, gruppo B. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota di chiusura del procedimento amministrativo relativo al recupero della regressione tariffaria per l’anno 2020 e la comunicazione di avvio del procedimento. L’ASL ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse esclusivamente corrispettivi dovuti nell’ambito del rapporto contrattuale con la struttura accreditata. La ricorrente, in corso di causa, ha aderito all’eccezione, richiamando il sopravvenuto consolidamento dell’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulla giurisdizione ordinaria in materia di regressione tariffaria, e ha chiesto la compensazione delle spese in ragione della novità dell’orientamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Il Collegio ha distinto le controversie sull’esercizio del potere autoritativo di programmazione sanitaria, come la determinazione dei tetti di spesa, la rettifica della capacità operativa massima o la suddivisione della spesa tra attività assistenziali, da quelle aventi contenuto meramente patrimoniale relative alla concreta debenza dei corrispettivi. Nel caso esaminato, le censure riguardavano esclusivamente modalità e tempi di applicazione della regressione tariffaria e il recupero delle somme asseritamente dovute in base al rapporto contrattuale, senza contestare gli atti a monte di programmazione sanitaria né i criteri generali di determinazione della regressione. Gli atti di recupero sono stati qualificati come atti privatistici, espressivi non di un potere autoritativo ma della volontà dell’ASL di conseguire somme ritenute dovute. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, qualora il giudizio venga riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze intervenute. Le spese sono state compensate per la novità dell’orientamento giurisprudenziale applicato.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi

    Nell’ambito dei rapporti di concessione di pubblico servizio, le controversie relative a indennità, canoni e altri corrispettivi appartengono alla giurisdizione ordinaria quando abbiano contenuto meramente patrimoniale e non coinvolgano l’esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione.

  • art. 11 c.p.a.

    fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda

    In caso di declinatoria della giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il processo viene riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio indicato dal giudice.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    udienza straordinaria di smaltimento

    La controversia è stata trattata da remoto nell’ambito dell’udienza straordinaria di smaltimento prevista dalla disposizione.

Massime di principio

  • Le controversie tra aziende sanitarie e strutture private accreditate rientrano nella giurisdizione ordinaria quando riguardano esclusivamente l’effettiva debenza, il calcolo o il recupero dei corrispettivi derivanti dalle prestazioni rese, senza mettere in discussione l’esistenza o il contenuto della concessione né l’esercizio di poteri autoritativi dell’amministrazione.
  • La contestazione delle modalità e dei tempi di applicazione della regressione tariffaria, quando non investe gli atti generali di programmazione sanitaria e i criteri a monte di determinazione dei tetti di spesa, attiene al rapporto patrimoniale e non all’esercizio del potere amministrativo.
  • Gli atti con cui l’azienda sanitaria procede al recupero di somme ritenute dovute in applicazione del rapporto contrattuale con una struttura accreditata hanno natura privatistica quando costituiscono mera attuazione di operazioni di calcolo e non espressione di un potere autoritativo.
  • Rientrano invece nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie che investono la determinazione dei tetti di spesa, la capacità operativa massima, la ripartizione della spesa tra attività assistenziali o, più in generale, l’esercizio del potere di programmazione sanitaria.
  • In caso di dichiarazione del difetto di giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda restano salvi se il giudizio viene riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze maturate.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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