Sentenza n. 2119/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, -OMISSIS- resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza breve del TAR Lazio che aveva annullato il giudizio di non idoneità psico-fisica e la graduatoria finale del concorso per allievi finanzieri
Esito
Favorevole al resistente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
L’appellato, candidato al concorso pubblico per il reclutamento di allievi finanzieri, era stato giudicato non idoneo per trombocitosi persistente e significativa, sulla base di tre rilevazioni ematologiche effettuate tra il primo accertamento e la visita di revisione. Il candidato aveva impugnato il giudizio di non idoneità e la graduatoria finale. Nel giudizio di primo grado era stata disposta una verificazione dal Dipartimento militare di medicina legale, che aveva escluso la presenza attuale di trombocitosi e aveva espresso un giudizio di idoneità. Il TAR aveva quindi accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina sui requisiti psico-fisici, erronea valutazione degli atti di causa e invasione della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione. In particolare, ha sostenuto che gli accertamenti sanitari concorsuali sono tendenzialmente irripetibili, che il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella delle commissioni mediche e che la trombocitosi era stata riscontrata in più occasioni e confermata anche dalla documentazione sanitaria prodotta dal candidato. L’appellato ha sostenuto invece che la verificazione poteva essere utilizzata per controllare la correttezza e l’attendibilità del procedimento diagnostico concorsuale e che la progressiva normalizzazione dei valori dimostrava il carattere transitorio dell’alterazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ribadito che gli accertamenti sanitari nelle procedure di reclutamento sono normalmente riferiti alle condizioni esistenti al momento della visita e hanno carattere tendenzialmente irripetibile; gli accertamenti successivi, di regola, non possono sostituire la valutazione concorsuale. Tuttavia, la disposizione tecnica applicabile richiedeva non una mera alterazione ematica, ma un’alterazione al tempo stesso significativa e persistente. Il requisito della significatività è stato ritenuto correttamente apprezzato dalle commissioni, poiché i valori riscontrati superavano sensibilmente il limite fisiologico. È stato invece ritenuto erroneo l’apprezzamento della persistenza: la sequenza degli esami mostrava una progressiva e rapida riduzione dei valori, fino al rientro nella normalità entro circa tre mesi, mentre già la documentazione sanitaria prodotta in sede concorsuale qualificava la piastrinosi come lieve e in fase di risoluzione. La verificazione successiva non è stata utilizzata per compiere una nuova valutazione sostitutiva dell’idoneità, ma come elemento obiettivo di riscontro della natura transitoria dell’alterazione e dell’erroneità della prognosi compiuta dalle commissioni. Tale conclusione è stata ulteriormente confermata dagli esami successivi e dall’effettivo arruolamento e servizio dell’interessato senza elementi contrari allegati dall’Amministrazione. Il sindacato giurisdizionale è stato quindi ritenuto ammissibile perché la valutazione della persistenza implicava un apprezzamento prognostico obiettivamente erroneo. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 3, d.m. n. 155/2000
La disciplina ministeriale individua le imperfezioni e infermità causa di non idoneità al servizio.
art. 3, comma 4, d.m. n. 155/2000
direttive tecniche «riguardanti le avvertenze ed i criteri diagnostici applicativi relativi alle imperfezioni ed infermità di cui all’articolo 2, comma 3, ed i criteri per delineare il profilo sanitario»
Attribuisce al decreto dirigenziale del Comandante generale della Guardia di Finanza la definizione delle direttive tecniche e dei criteri diagnostici applicativi.
punto IV, lettera A), del d.m. n. 155/2000
«le malattie del sangue e degli organi emopoietici»
Individua, nell’ambito dell’ematologia, la categoria delle patologie rilevanti ai fini della non idoneità.
punto IV, lettera A), n. 38, decreto del Comandante generale della Guardia di Finanza n. 61772 del 25 febbraio 2016
«le alterazioni significative e persistenti della crasi ematica, anche in assenza di splenomegalia»
La causa di non idoneità richiede la compresenza dei requisiti della significatività e della persistenza; la persistenza implica continuità e stabilità nel tempo e impone una valutazione prognostica, non limitata al dato di un singolo prelievo.
art. 13, comma 6, del bando di concorso
Prevede la possibilità per il candidato di chiedere la visita medica di revisione.
art. 60 c.p.a.
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza breve.
Massime di principio
- Nelle procedure di reclutamento delle Forze armate e di polizia, l’idoneità psico-fisica deve essere valutata, di regola, con riferimento alle condizioni cliniche esistenti al momento della visita, in ragione della par condicio e della naturale mutevolezza delle condizioni fisiologiche.
- Quando la disciplina tecnica subordina la non idoneità alla presenza di un’alterazione ematica significativa e persistente, la commissione non può limitarsi a rilevare il superamento del parametro fisiologico in singoli prelievi, ma deve accertare anche la continuità e stabilità dell’alterazione mediante una valutazione prognostica.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione sanitaria a quella della commissione, ma può sindacare la valutazione tecnica quando emerga un errore obiettivo nell’apprezzamento dei presupposti normativi, anche attraverso una verificazione diretta a controllare la correttezza del procedimento diagnostico.
- Un accertamento sanitario successivo non può, isolatamente, sostituire il giudizio concorsuale; può tuttavia assumere valore di riscontro obiettivo della sua inattendibilità quando, insieme ai dati già disponibili al momento della visita, dimostri che una condizione qualificata come persistente era in realtà transitoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 563/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 564/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 565/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 566/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 571/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →