Sentenza del 12/10/2015 n. 7979 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES - SPESE DI REGIA - Management fee - Deducibilità - Congruità - Obiettiva determinabilità - Vantaggio arrecato - Prova - Contratti di servizio - Non sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata, poiché la società non ha assolto adeguatamente l'onere probatorio relativo all'effettività, congruità, determinabilità e utilità dei servizi ricevuti. I contratti di servizio, da soli, non sono stati considerati sufficienti a giustificare la deduzione delle management fee.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità ai fini IRES delle spese di regia o management fee addebitate alla società italiana. La società doveva dimostrare non solo l'esistenza dei contratti di servizio e delle somme addebitate, ma anche la congruità e l'obiettiva determinabilità dei costi, l'effettiva prestazione dei servizi, il sostenimento delle spese e il vantaggio concreto arrecato alla società beneficiaria. È stata ritenuta insufficiente la mera produzione dei contratti indicanti gli importi e il criterio percentuale di calcolo.
Norme richiamate
Direttiva OCSE in materia di Transfer Pricing, artt. 5 e seguenti
Il contribuente deve fornire prove convincenti dell'effettiva esecuzione dei servizi, delle spese sostenute, del vantaggio reale conseguito e dei relativi documenti contabili, inclusi libri e scritture contabili, pagamenti e fatture.
Massime di principio
- Per dedurre management fee o costi infragruppo non basta un contratto o una fattura: occorre dimostrare che i servizi siano stati effettivamente resi e siano inerenti all'attività della società.
- La società beneficiaria deve documentare il vantaggio concreto ricevuto, descrivendo attività, prestazioni, destinatari, risultati e modalità di utilizzo dei servizi.
- Gli importi devono essere supportati da criteri di calcolo verificabili e congrui rispetto alle prestazioni rese; un semplice criterio percentuale non è sufficiente se non è adeguatamente giustificato.
- È opportuno conservare contratti, fatture, report delle attività, corrispondenza, timesheet, documentazione contabile, prove dei pagamenti e ogni altro elemento idoneo a dimostrare effettività e utilità dei servizi.
- In caso di contestazione, l'onere probatorio grava sulla società che intende dedurre il costo: la sola contabilizzazione del componente negativo non dimostra né la sua effettività né la sua congruità.
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