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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40554/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente impugnava per più motivi: 1) vizio di violazione di legge in relazione all'art. 452‑quaterdecies c.p. (traffico illecito di rifiuti) per mancata integrazione del requisito del traffico e dell'abusività; 2) vizio relativo all'art. 356 c.p. (frode nelle pubbliche forniture) per assenza della frode e mero inadempimento doloso; 3) vizio relativo all'art. 452‑bis c.p. (inquinamento ambientale) per carenza di accertamenti tecnici, errata qualificazione dell'elemento soggettivo e insufficienza probatoria sull'evento; 4) vizi relativi agli artt. 110, 629 e 416 bis.1 c.p. (capo 22) per insufficiente motivazione sul concorso e sull'aggravante contestata; 5) vizio relativo all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere) e al rapporto di concorso con l'art. 452‑quaterdecies; 6) vizi procedurali e di motivazione (artt. 292 e 125 c.p.p.) per carenze nella indicazione dei pericoli e nella motivazione della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato in gran parte inammissibili o infondati diversi motivi (in particolare quelli relativi alla frode ex art. 356 c.p., all'inquinamento ex art. 452‑bis c.p. e alle questioni procedurali), confermando la valutazione del tribunale sulla sussistenza di gravi indizi per la maggior parte delle imputazioni (tra cui l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ex art. 452‑quaterdecies e l'associazione per delinquere ex art. 416). Tuttavia la Corte ha ritenuto fondato il quarto motivo relativo al capo 22 (con riguardo al concorso e alla qualificazione del ruolo del ricorrente rispetto al delitto di estorsione ex art. 629 c.p.), annullando l'ordinanza impugnata limitatamente a quel capo e rinviando per nuovo esame. In sintesi: conferma generale delle misure e delle ricostruzioni sul ciclo illecito di gestione dei depuratori e rifiuti, ma annullamento parziale e rinvio sul capo 22 per carenza motivazionale.

Norme richiamate

  • art. 452‑quaterdecies c.p.

    La Corte conferma che il reato si configura con la realizzazione di più operazioni in continuità e con l'allestimento di mezzi/attività organizzate per la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti; è sufficiente che una fase del ciclo si svolga in forma organizzata.

  • art. 452‑bis c.p.

    Reato di danno a dolo generico: il deterioramento o la compromissione non richiedono sempre accertamenti tecnici specifici in fase cautelare; è punibile anche il dolo eventuale e è sufficiente la dimostrazione di consapevolezza della possibilità di determinare inquinamento.

  • art. 356 c.p.

    Per la configurabilità della frode nelle pubbliche forniture non basta il semplice inadempimento doloso: occorre la malafede contrattuale, cioè un espediente ingannevole idoneo a far apparire conforme l'esecuzione contrattuale.

  • art. 416 c.p.

    L'associazione per delinquere richiede un vincolo stabile, un 'pactum societatis' e un programma criminoso indeterminato; tale reato è compatibile e può concorrere con il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti qualora sussistano gli elementi costitutivi di entrambi.

  • art. 629 c.p.

    Estorsione: la Corte ha ritenuto carente la motivazione circa il concorso e la posizione del ricorrente rispetto a questo reato nel capo 22, motivazione che ha portato all'annullamento relativamente a quel capo.

  • art. 110 c.p.

    Concorso di persone nel reato: la Corte ha valutato l'insufficiente fondamento indiziario in relazione al ruolo attribuito al ricorrente nel capo 22.

  • D.Lgs. n. 152/2006 art. 260

    Norma di riferimento sul traffico illecito di rifiuti richiamata dalla giurisprudenza: i principi interpretativi sono stati richiamati per chiarire i requisiti del delitto poi trasfusi nell'art. 452‑quaterdecies c.p.

  • art. 273 c.p.p.

    "gravi indizi di colpevolezza"

    In sede cautelare è sufficiente una qualifica di probabilità fondata su elementi idonei a costituire 'gravi indizi di colpevolezza'; gli indizi non devono essere valutati con gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamata per distinguere i criteri di valutazione probatoria tra fase cautelare e giudizio di merito: in sede cautelare non è richiesto il livello di 'indizi precisi e concordanti' del comma 2.

  • Legge 22 maggio 2015 n. 68

    Introduzione dell'art. 452‑bis c.p.; citata per spiegare l'ambito di responsabilità penale in materia ambientale e la possibilità di sanzionare condotte abusive anche in presenza di autorizzazioni assenti o difformi.

  • art. 292 c.p.p.

    Norma sulla motivazione con evidenza che le censure per carenze motivazionali devono essere specificate nel ricorso di cassazione; la Corte ha ritenuto generiche alcune doglianze della difesa.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato in rapporto ai criteri generali della motivazione e alla necessità di specificare l'oggetto delle doglianze nei ricorsi di legittimità.

  • art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Norma che delimita i motivi di cassazione per vizio di motivazione: la Corte ha applicato il principio secondo cui le censure per omessa valutazione devono essere puntuali e connessi alle ragioni del giudice d'appello.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione le doglianze contro la motivazione devono essere specifiche e correlate alle ragioni del provvedimento impugnato: censure generiche o meri rinvii difensivi sono inammissibili.
  • Per il delitto di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) non è sufficiente l'inadempimento doloso: occorre dimostrare l'espediente ingannevole o la malafede contrattuale che renda apparente la conformità dell'esecuzione.
  • Nel reato di inquinamento ambientale (art. 452‑bis c.p.) il dolo eventuale è sufficiente e, in sede cautelare, non sempre sono necessari accertamenti tecnici approfonditi: possono valere indizi investigativi che attestino alterazione delle matrici ambientali.
  • L'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452‑quaterdecies c.p.) può integrarsi anche se una sola fase del ciclo di gestione avviene in forma organizzata; è rilevante la pluralità di operazioni e l'allestimento di mezzi/attività continuative finalizzate a profitto o risparmio.
  • L'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e il reato di traffico illecito di rifiuti possono concorrere tra loro, purché sussistano autonomamente gli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie (struttura stabile e programma indeterminato per l'associazione; pluralità di operazioni e organizzazione per il traffico).
  • Quando si contesta la sussistenza di concorso o il ruolo personale in reati complessi (es. estorsione), è essenziale che la motivazione indichi chiaramente gli elementi indiziari che circoscrivono la partecipazione dell'imputato; la carenza motivazionale comporta annullamento parziale e rinvio.
  • In fase cautelare il giudizio sugli indizi mira alla probabilità di responsabilità e non richiede gli stessi standard probatori del giudizio di merito: ciò giustifica valutazioni fondate su intercettazioni, riscontri investigativi e ricostruzioni coerenti.

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