Sentenza del 03/07/2018 n. 6345 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva acquistato un terreno agricolo, situato a circa un chilometro dall'abitazione, dichiarandolo pertinenza della casa e applicando l'imposta di registro agevolata prevista per le pertinenze. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'agevolazione, recuperando l'imposta proporzionale ordinaria del 15% sul prezzo dichiarato di 300.000 euro, invece dell'imposta agevolata calcolata in 6.862 euro. Secondo l'Ufficio, mancava il requisito oggettivo della pertinenzialità, poiché la distanza, l'estensione del terreno di circa 2.600 mq, la presenza di ampi cancelli carrabili e la natura agricola del fondo non dimostravano una destinazione stabile e funzionale al servizio dell'abitazione. Il contribuente ha sostenuto che fosse sufficiente la collocazione dei beni nello stesso Comune e che la motivazione dell'avviso fosse generica.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato il recupero dell'imposta. Ha riconosciuto la sussistenza del requisito soggettivo, poiché i beni appartenevano al medesimo soggetto, ma ha ritenuto non provato il requisito oggettivo della pertinenzialità. La distanza di circa un chilometro, unitamente alle caratteristiche dimensionali e catastali del terreno e alla possibilità di destinarlo ad usi diversi senza radicali trasformazioni, non consentiva di ritenere dimostrata una destinazione permanente al servizio o all'ornamento dell'abitazione. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Articolo 817 del codice civile
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La pertinenzialità richiede sia la volontà del proprietario di destinare durevolmente il bene accessorio al servizio o all'ornamento del bene principale, sia un concreto rapporto oggettivo di utilità funzionale. Non è sufficiente la mera dichiarazione del contribuente o la comune appartenenza dei beni.
Articolo 1, comma 497, legge n. 266/2005
La disposizione è stata richiamata dal contribuente in relazione alla determinazione della base imponibile, ma non è stata interpretata come fonte di una presunzione automatica di pertinenzialità derivante dalla collocazione dei beni nello stesso Comune.
Articolo 52, commi 4 e 5, d.P.R. n. 131/1986
Il contribuente aveva determinato l'imposta secondo il regime agevolato ritenendo il terreno pertinenza dell'abitazione; venuto meno tale presupposto, l'Ufficio ha recuperato l'imposta di registro ordinaria.
Articolo 6 della legge regionale n. 19/2001
La norma, relativa alla possibilità di realizzare parcheggi anche in aree non contigue agli edifici, non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare, ai fini fiscali, la concreta e durevole pertinenzialità del terreno rispetto all'abitazione.
Articolo 346 del codice di procedura civile
Le questioni sollevate in primo grado ma non espressamente riproposte in appello sono state considerate rinunciate.
Articolo 15 del d.lgs. n. 546/1992
La norma è stata applicata per porre le spese processuali a carico della parte soccombente.
Cassazione, ordinanza n. 11970/2018
La pertinenza richiede l'appartenenza dei beni al medesimo soggetto e la contiguità, anche solo funzionale o di servizio, tale da arrecare utilità al bene principale e non soltanto al proprietario.
Cassazione, sentenza n. 10232/2018
La destinazione pertinenziale deve essere accertata rigorosamente mediante concreti elementi esteriori e deve risultare difficilmente revocabile senza una radicale trasformazione del bene. L'onere della prova grava sul contribuente che invoca l'agevolazione o l'esenzione.
Massime di principio
- Per ottenere un'agevolazione fiscale relativa all'acquisto di una pertinenza non basta che il bene accessorio appartenga allo stesso proprietario o sia situato nello stesso Comune dell'abitazione principale.
- Il contribuente deve dimostrare un rapporto concreto, attuale, funzionale e durevole tra i due beni, dal quale risulti che il bene accessorio serve effettivamente l'abitazione e non soddisfa soltanto un interesse personale del proprietario.
- La distanza non determina automaticamente l'esclusione della pertinenzialità, ma può diventare decisiva se, insieme ad altri elementi, rende poco credibile l'utilità del bene per l'abitazione.
- Devono essere valutati complessivamente la distanza, la destinazione catastale e urbanistica, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, gli accessi e la possibilità di destinare il bene ad altri usi senza trasformazioni radicali.
- L'onere della prova della pertinenzialità grava sul contribuente, soprattutto quando la pertinenza è invocata per ottenere una riduzione d'imposta o un'esenzione.
- Una dichiarazione nell'atto di acquisto o la mera intenzione di utilizzare il terreno come parcheggio non sono sufficienti se mancano elementi oggettivi che dimostrino una destinazione stabile e funzionale all'abitazione.
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