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Sentenza

Sentenza n. 65/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio comunale di Sant’Elpidio a Mare n. 32 del 12.6.2013 recante “Variante parziale al P.R.G. 1995. Intervento di riqualificazione urbana località Brancadoro. Approvazione”; nonché ove occorrer possa - di ogni altro atto, anche non cognito alla ricorrente, presupposto o comunque connesso al provvedimento in questione, ed in particolare: - della deliberazione del Consiglio comunale di Sant''Elpidio a Mare n. 32 del 3.8.2012 recante "Variante parziale al P.R.G. '95. Intervento di riqualificazione urbana in località Brancadoro. Controdeduzioni osservazioni Adozione definitiva”; - della deliberazione del Consiglio comunale di Sant''Elpidio a Mare n. 9 del 19.4.2012 recante "Variante al P.R.G. Intervento di riqualificazione urbana in località Brancadoro; - della deliberazione della Giunta comunale di Sant''Elpidio a Mare n. 74 del 10.4.2012 recante "Variante al P.R.G. zona Brancadoro. Affidamento progettazione all''interno dell''amministrazione. Atto di indirizzo"; - della deliberazione della Giunta provinciale di Fermo n. 92 del 6.5.2013 di espressione del parere favorevole di conformità con rilievi; Si chiede inoltre il risarcimento del danno ingiustamente subito dal ricorrente a seguito della emanazione dei provvedimenti impugnati, la cui quantificazione verrà effettuata in corso di causa.

Giustizia amministrativa201301022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni comunali di adozione e approvazione della variante parziale al PRG relativa all’intervento di riqualificazione urbana in località Brancadoro, nonché parere provinciale di conformità

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti comunali e provinciali relativi alla variante parziale al PRG concernente l’intervento di riqualificazione urbana in località Brancadoro, chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio ha dichiarato che una successiva variante, approvata con deliberazione consiliare del 2021, aveva soddisfatto il proprio interesse, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Gli atti originariamente impugnati non sono stati formalmente ritirati o sostituiti mediante un contrarius actus, ma sono stati superati da atti successivi ritenuti satisfattivi dallo stesso ricorrente. Pertanto, la situazione integra sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non cessazione della materia del contendere. La richiesta del ricorrente è stata riqualificata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. Il giudizio è stato definito in rito e le spese sono state compensate, ritenendo sussistenti sufficienti motivi.

Norme richiamate

  • art. 35 c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La dichiarazione della parte relativa al venir meno dell’interesse può essere valutata dal giudice come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse, anche se formulata come richiesta di cessazione della materia del contendere.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • Quando gli atti impugnati sono superati da atti successivi ritenuti satisfattivi dal ricorrente, ma non risultano formalmente rimossi o sostituiti mediante un contrarius actus, la situazione integra sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e comporta l’improcedibilità del ricorso, anziché la cessazione della materia del contendere.
  • Il giudice può riqualificare la richiesta della parte di dichiarare la cessazione della materia del contendere come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, qualora dal contenuto degli atti e dalle conclusioni emerga il venir meno dell’interesse concreto alla decisione.
  • In caso di definizione in rito per sopravvenuto difetto di interesse, le spese possono essere compensate quando sussistano sufficienti motivi, senza necessità di procedere alla valutazione della soccombenza virtuale se il giudice non la ritiene necessaria.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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