Corte di giustizia, Sentenza C-100/24
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 maggio 2025. — Verbraucherzentrale Hamburg e.V. contro bonprix Handelsgesellschaft mbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Commercio elettronico – Direttiva 2000/31/CE – Comunicazioni commerciali – Articolo 6, lettera c) – Nozione di “offerte promozionali” – Pubblicità online che menziona una modalità di pagamento specifica – Acquisto su fattura che comporta una dilazione del pagamento del prezzo di vendita – Informazione sulla necessità di una valutazione preliminare del merito creditizio del consumatore soltanto nel corso del processo di ordine online. — Causa C-100/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito la portata della nozione di "offerta promozionale" nella direttiva sul commercio elettronico. Ha stabilito che anche un annuncio online relativo a una specifica modalità di pagamento, come l'acquisto su fattura, può rientrare nell'articolo 6, lettera c), se attribuisce al consumatore un vantaggio oggettivo, certo e idoneo a orientarne la scelta. Nel caso concreto, la dilazione del pagamento e i correlati benefici informativi e di sicurezza possono integrare tale vantaggio.
Comunicazione commerciale online che indica una specifica modalità di pagamento: quando integra un'"offerta promozionale" ai sensi dell'articolo 6, lettera c), della direttiva 2000/31/CE.
La questione giuridica
Se un messaggio pubblicitario pubblicato sul sito Internet di un'impresa che menziona una particolare modalità di pagamento, come l'"acquisto su fattura" con pagamento posticipato, rientri nella nozione di "offerta promozionale" di cui all'articolo 6, lettera c), della direttiva 2000/31/CE, e quindi debba essere soggetto agli obblighi di trasparenza previsti da tale disposizione, anche quando il vantaggio per il consumatore consista in una dilazione del pagamento e nella mancata esposizione immediata di dati sensibili, ma la fruizione della modalità sia subordinata a una previa valutazione del merito creditizio.
Principio di diritto
Rientra nella nozione di "offerta promozionale" di cui all'articolo 6, lettera c), della direttiva 2000/31/CE qualsiasi messaggio pubblicitario online che promuova beni o servizi mediante una modalità di pagamento idonea a procurare al destinatario un vantaggio oggettivo, certo e capace di influenzarne la scelta; il vantaggio non deve necessariamente essere rilevante sul piano economico e può consistere anche in una semplice agevolazione, in un beneficio giuridico o in un vantaggio pecuniario minimo, come la dilazione del pagamento su fattura, purché ciò sia chiaramente comunicato al consumatore.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2000/31/CE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2000/31/CE
- Articolo 2, lettera f), direttiva 2000/31/CE
- Articolo 6, lettera c), direttiva 2000/31/CE
- Articolo 6, lettera d), direttiva 2000/31/CE
- Direttiva 2005/29/CE
- Articolo 3, paragrafo 4, direttiva 2005/29/CE
- Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4, lettera d), direttiva 2005/29/CE
- Direttiva 2011/83/UE
- Articolo 6, paragrafo 1, lettera g), direttiva 2011/83/UE
- Articolo 6, paragrafo 8, direttiva 2011/83/UE
Comunicazione commerciale online che indica una specifica modalità di pagamento: nozione di "offerta promozionale"
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Bundesgerichtshof, riguarda l'interpretazione dell'articolo 6, lettera c), della direttiva 2000/31/CE nel contesto della pubblicità online di una modalità di pagamento specifica. La Corte è stata chiamata a stabilire se il messaggio "Comodo acquisto su fattura" pubblicato sul sito di un'impresa di commercio elettronico costituisca un'offerta promozionale soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dalla direttiva.
Fatti e procedimento principale
Bonprix Handelsgesellschaft mbH, operatore del commercio online, aveva pubblicizzato sul proprio sito Internet la possibilità di acquistare "su fattura". L'associazione per la tutela dei consumatori Verbraucherzentrale Hamburg e.V. ha contestato la pratica, sostenendo che il messaggio fosse ingannevole perché non informava immediatamente il consumatore del fatto che tale modalità di pagamento era subordinata a una previa valutazione del merito creditizio.
I giudici di merito tedeschi avevano respinto la domanda dell'associazione. In particolare, il giudice d'appello aveva ritenuto che l'acquisto su fattura non costituisse un'"offerta promozionale", poiché non comporterebbe un vero vantaggio pecuniario per l'acquirente, ma soltanto un differimento del pagamento. Il Bundesgerichtshof, investito del ricorso per cassazione, ha quindi chiesto alla Corte se la pubblicità di una particolare modalità di pagamento possa rientrare nella nozione di offerta promozionale di cui all'articolo 6, lettera c), della direttiva 2000/31.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2000/31/CE, in particolare:
- il considerando 29, relativo alla trasparenza delle comunicazioni commerciali;
- l'articolo 1, paragrafo 1, sugli obiettivi della direttiva;
- l'articolo 2, lettera f), che definisce le "comunicazioni commerciali";
- l'articolo 6, lettera c), che impone che le offerte promozionali siano chiaramente identificabili e che le condizioni per beneficiarne siano facilmente accessibili e presentate in modo chiaro e inequivocabile.
Sono inoltre richiamate, per il coordinamento sistematico, la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4, lettera d), nonché la direttiva 2011/83/UE, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), e il paragrafo 8.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che la nozione di "offerta promozionale" non è definita in modo preciso dalla direttiva 2000/31 e deve quindi essere interpretata secondo il suo significato abituale, il contesto e gli obiettivi della normativa.
Sotto il profilo letterale e contestuale, la Corte rileva che l'articolo 6, lettera c), cita a titolo esemplificativo ribassi, premi e omaggi. Da ciò desume che le comunicazioni rientranti in tale disposizione devono presentare caratteristiche comuni a tali esempi, vale a dire:
- procurare un vantaggio oggettivo al destinatario;
- garantire un vantaggio certo, non legato al caso o a una selezione;
- avere una funzione incitativa, cioè essere idonee a influenzare il comportamento del consumatore nella scelta del bene o del servizio.
La Corte esclude che sia necessario un vantaggio pecuniario sostanziale o un carattere eccezionale della misura promozionale. Anche un ribasso modesto, un omaggio di valore limitato o una semplice agevolazione possono rientrare nella nozione, se soddisfano i requisiti indicati.
Sul piano teleologico, la soluzione è coerente con l'obiettivo della direttiva 2000/31 di garantire un alto livello di tutela dei consumatori senza ostacolare lo sviluppo del commercio elettronico. L'obbligo di trasparenza consente al consumatore di conoscere fin dall'accesso al sito le condizioni dell'offerta e di valutare immediatamente se potrà usufruirne, anche in relazione alla propria situazione finanziaria.
La Corte chiarisce inoltre il rapporto con le altre direttive richiamate. L'articolo 6 della direttiva 2000/31 si aggiunge agli obblighi informativi della direttiva 2011/83/UE e, per la direttiva 2005/29/CE, prevale sulle disposizioni che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, senza creare incoerenze sistematiche.
Applicando tali criteri al caso concreto, la Corte ritiene che l'acquisto su fattura produca per il consumatore un vantaggio oggettivo e certo: la dilazione del pagamento lascia il prezzo a disposizione dell'acquirente per più tempo, configurando una forma di anticipo di cassa; inoltre, in caso di annullamento del contratto, il consumatore non deve chiedere la restituzione di somme già versate. Tali elementi possono incidere sulla scelta del consumatore tra un venditore che offre il pagamento differito e uno che richiede il pagamento immediato.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che un messaggio pubblicitario contenuto sul sito Internet di un'impresa attiva nel commercio online e che menziona una particolare modalità di pagamento rientra nella nozione di "offerta promozionale" ai sensi dell'articolo 6, lettera c), della direttiva 2000/31/CE, purché la modalità stessa procuri al destinatario un vantaggio oggettivo, certo e idoneo a influenzarne il comportamento nella scelta di un bene o di un servizio.
Principio affermato
Ai fini dell'articolo 6, lettera c), della direttiva 2000/31/CE, conta la sostanza del beneficio offerto al consumatore, non la sua rilevanza economica in senso stretto. Una modalità di pagamento pubblicizzata online può costituire un'offerta promozionale se attribuisce un vantaggio concreto e certo, come la possibilità di pagare più tardi, e se tale vantaggio è idoneo a orientare la decisione d'acquisto.
Implicazioni operative
Per gli operatori dell'e-commerce, la pronuncia conferma che la pubblicità di modalità di pagamento agevolate deve essere accompagnata da informazioni chiare e immediatamente accessibili sulle condizioni di accesso, incluse eventuali verifiche del merito creditizio. Per i professionisti che assistono imprese e consumatori, ciò amplia l'area delle comunicazioni soggette a trasparenza preventiva, con possibili riflessi anche sul coordinamento con la disciplina sulle pratiche commerciali sleali e sui diritti dei consumatori.
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