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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25864/2021 del 23/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di vicinato tra due fondi contigui. Un proprietario conveniva l'altra proprietaria e un terzo, deducendo la realizzazione, sul fondo confinante, di una colonna di scarico a distanza inferiore a quella minima legale, la modificazione di due aperture poste sul lato dell'immobile verso il suo fondo, la costruzione di un camino in prossimità del confine e l'ancoraggio di una rete alla sua recinzione. Chiedeva la regolarizzazione delle aperture, l'arretramento della colonna di scarico, lo spostamento del camino e la rimozione della rete, o in subordine l'equo indennizzo. In primo grado il tribunale aveva escluso la legittimazione passiva del terzo, aveva qualificato le aperture come vedute, rigettando la domanda di regolarizzazione, aveva respinto la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di veduta, ma aveva condannato la convenuta ad arretrare la colonna di scarico; in appello la corte territoriale aveva invece qualificato quelle aperture come luci e aveva condannato la proprietaria alla loro regolarizzazione, respingendo l'appello principale. In cassazione la ricorrente principale deduceva, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la consulenza tecnica avesse accertato la possibilità di inserire il capo tra le inferriate e dunque di esercitare la veduta sul fondo vicino; con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 1158 e 1167 c.c. per non avere la corte considerato che le aperture esistevano sin dal 1940 e che la ristrutturazione del 1997 non aveva mutato le modalità di inspectio e prospectio. Il resistente, con ricorso incidentale, censurava la statuizione relativa alla distanza della condotta di scarico ex art. 889 c.c., sostenendo che l'ordine di arretramento fosse stato formulato erroneamente rispetto al confine del fondo della convenuta anziché rispetto al confine con il proprio fondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo inammissibili le censure sulla qualificazione delle aperture perché la Corte d'appello aveva già accertato in fatto che non consentivano un comodo affaccio e non erano vedute ma luci. Ha invece accolto il ricorso incidentale, ritenendo fondata la censura sull'art. 889 c.c., e ha corretto la statuizione di merito nel senso che la condotta di scarico deve essere arretrata fino a rispettare la distanza minima di un metro dal confine tra i due fondi. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., confermando per il resto la sentenza impugnata e ponendo le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è stato ritenuto non idoneo a scalfire una decisione fondata su un accertamento in fatto già compiuto dal giudice di merito sulla natura dell'apertura.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge sia sulla qualificazione delle aperture sia sulla distanza della condotta di scarico.

  • art. 905 c.c.

    Disciplina le vedute e tutela il proprietario dall'indiscrezione del vicino, imponendo il rispetto delle distanze per le aperture che consentono affaccio e visione sul fondo altrui.

  • art. 901 c.c.

    Regola il diritto di praticare luci sul fondo vicino per attingere luce e aria, senza affacciarsi sul fondo altrui.

  • art. 902 c.c.

    Completa la disciplina delle luci, imponendo requisiti di altezza e sicurezza la cui mancanza consente solo la regolarizzazione dell'apertura.

  • art. 889 c.c.

    Impone la distanza minima di un metro per canne fumarie, condotte e simili dal confine, distanza da misurare rispetto al confine tra i fondi interessati.

  • art. 1158 c.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla usucapione, invocata per sostenere la stabilizzazione della situazione di fatto delle aperture.

  • art. 1167 c.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso come ulteriore disposizione invocata dalla ricorrente, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito correggendo la statuizione di distanza della condotta di scarico.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della sola ricorrente principale.

Massime di principio

  • Ai fini della qualificazione di un'apertura come veduta o luce, il giudice deve avere riguardo alle caratteristiche oggettive dell'apertura e non all'intenzione di chi l'ha realizzata o alla finalità perseguita.
  • La veduta richiede la compresenza della possibilità di inspectio e di prospectio sul fondo vicino; se manca un comodo affaccio e la visione è impedita da inferriate o grate, l'apertura resta una luce.
  • Un'apertura che consenta solo una visione difficoltosa o mediante manovre non agevoli, ma non un vero affaccio, non può essere qualificata come veduta.
  • La tutela contro la violazione delle distanze delle vedute si attua con la chiusura o l'arretramento dell'apertura, mentre per le luci irregolari il rimedio è la regolarizzazione dell'apertura secondo i requisiti di legge.
  • La distanza minima prevista per condotte di scarico e manufatti simili va misurata rispetto al confine tra i fondi interessati, e una statuizione che ne alteri il riferimento va corretta nel suo esatto contenuto precettivo.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito e correggere la pronuncia impugnata, mantenendo ferme le restanti statuizioni non oggetto di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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