Sentenza n. 5135/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 1) dell’ordinanza del Comune di Cancello ed Arnone n. 41 del 28 ottobre 2025; 2) della nota della Questura di Caserta prot. n. 18722/2025 del 24 ottobre 2025; 3) della revoca della SCIA presentata il 29 ottobre 2021, identificata nella pratica n. 170 del 2021; 4) del provvedimento di revoca della licenza e autorizzazione rilasciate dal Comune di Cancello ed Arnone; 5) della revoca dell’agibilità; 6) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti e interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di chiusura immediata dell'attività commerciale, unitamente agli atti connessi di revoca della SCIA, della licenza, dell'autorizzazione, dell'agibilità e alla nota della Questura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza comunale che disponeva la chiusura immediata del bar per la decadenza dell'agibilità dei locali e per la presenza di opere edilizie abusive funzionalmente connesse all'esercizio dell'attività. Sono stati inoltre impugnati la nota della Questura, la revoca della SCIA, la revoca della licenza e dell'autorizzazione comunali, la revoca dell'agibilità e gli ulteriori atti connessi. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere conseguito un permesso in sanatoria per la veranda metallica che costituiva l'abuso posto a fondamento della chiusura, sostenendo così il venir meno della giustificazione del provvedimento. Il Comune ha successivamente confermato che il procedimento di accertamento di conformità si era concluso con il rilascio del permesso in sanatoria e che l'eliminazione dell'abuso comportava il ripristino dell'agibilità dell'intero locale e la regolarizzazione della licenza commerciale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse. La sanatoria dell'abuso edilizio posto a fondamento dell'ordinanza di chiusura ha fatto venir meno la situazione di irregolarità edilizia e, secondo quanto rappresentato dallo stesso Comune, ha comportato il ripristino dell'agibilità del locale e la regolarizzazione della licenza commerciale. È quindi venuto meno l'interesse attuale della società a ottenere l'annullamento degli atti impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate in considerazione del complessivo svolgimento della vicenda procedimentale.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorso è improcedibile quando, per il sopravvenire di circostanze successive alla sua proposizione, viene meno l'interesse attuale alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal TAR nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- La sanatoria dell'abuso edilizio che costituiva il presupposto di un provvedimento amministrativo di chiusura dell'attività, quando determina anche il ripristino dell'agibilità e la regolarizzazione del titolo commerciale, può far venir meno l'interesse attuale all'annullamento degli atti impugnati e comportare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione riconosce che gli adempimenti successivi hanno eliminato la situazione di irregolarità posta a fondamento del provvedimento contestato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 set 2026Sentenza n. 1010/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 8 set 2026Sentenza n. 2611/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 8 set 2026Sentenza n. 2613/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 8 set 2026Sentenza n. 2614/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 8 set 2026Sentenza n. 2612/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 8 set 2026Sentenza n. 14686/2026 - Roma, Sezione 1T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →