Cassazione Civile, Ordinanza n. 08973/2023 del 30/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
I proprietari di un fondo hanno convenuto in giudizio la società di distribuzione elettrica perché aveva collocato sul terreno, a loro insaputa, un traliccio con linee aeree, chiedendo la rimessione in pristino e il risarcimento dei danni. Il tribunale aveva accolto la domanda di ripristino ma rigettato quella risarcitoria; la corte d'appello aveva confermato il rigetto del danno, ritenendo non provata l'incidenza della struttura sulla sfruttabilità produttiva del fondo e valorizzando lo stato di abbandono e incolto del terreno. Con il ricorso per cassazione i proprietari hanno dedotto: 1) violazione di norme sostanziali e processuali in tema di responsabilità aquiliana, prova del danno e presunzioni, sostenendo che il pregiudizio era dimostrabile anche per presunzioni semplici e che la corte territoriale aveva trascurato la CTU che aveva comunque quantificato un danno; 2) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la compensazione parziale delle spese e per il mancato rimborso di spese di pulitura del terreno; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. e condanna alle spese e al contributo unificato. La Cassazione ha riqualificato il primo motivo come censura di motivazione apparente/inesistente, ha ritenuto la motivazione della corte d'appello meramente descrittiva e non capace di spiegare perché l'occupazione abusiva non avesse inciso sulla produttività del fondo, ha osservato che la presenza del traliccio poteva integrare una presunzione semplice di pregiudizio e che la decisione di merito non si confrontava con tale nucleo controverso; ha quindi accolto il primo motivo, assorbendo gli altri, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla corte d'appello in diversa composizione anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, riqualificandolo come denuncia di motivazione apparente ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse fornito una motivazione soltanto descrittiva dello stato del fondo, senza spiegare in modo trasparente perché l'occupazione illecita e protratta del terreno non avesse causato un danno risarcibile. Ha rilevato che, in presenza di una struttura di notevoli dimensioni e della perdurante occupazione del fondo, la riduzione della sfruttabilità poteva essere desunta anche per presunzioni semplici e che il giudice di merito avrebbe dovuto confrontarsi con l'accertamento tecnico che aveva quantificato un pregiudizio. I restanti motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla medesima corte d'appello, in diversa sezione e composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
richiamato come base della domanda risarcitoria per occupazione illegittima del fondo e pregiudizio subito dai proprietari
art. 2056 c.c.
richiamato per la liquidazione del danno aquiliano secondo i criteri delle obbligazioni risarcitorie
art. 1226 c.c.
invocato in tema di liquidazione equitativa del danno, ove la prova precisa del quantum sia difficoltosa
art. 2729 c.c.
utilizzato per sostenere che il danno poteva essere provato tramite presunzioni semplici
art. 116 c.p.c.
richiamato per censurare la valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
indicato dai ricorrenti come paradigma formale delle censure di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
ritenuto dalla Corte il corretto inquadramento del primo motivo, come denuncia di motivazione apparente
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
norma sulla motivazione della sentenza, la cui violazione è stata ravvisata nella decisione d'appello
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato come parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione trasparente e sufficiente
art. 92, secondo comma, c.p.c.
richiamato nel secondo motivo contro la compensazione delle spese
art. 91 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo in tema di soccombenza e condanna alle spese
art. 13 d.P.R. 115/2012
richiamato in relazione all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 6 § 1 CEDU
evocato per sostenere la necessità di evitare formalismi e garantire tutela effettiva della posizione processuale
Massime di principio
- Quando il motivo di ricorso è formalmente rubricato come violazione di legge ma, nella sostanza, lamenta l'assenza o l'apparenza della motivazione, il giudice di legittimità può e deve riqualificarlo entro il perimetro dell'art. 360 c.p.c., valorizzando il contenuto effettivo della censura.
- In tema di danno da occupazione illegittima di un fondo, il pregiudizio non può essere escluso con una mera descrizione dello stato materiale del bene: occorre confrontarsi con il nesso tra l'illecita occupazione e la perdita o riduzione della sfruttabilità del terreno.
- Il danno derivante dalla sottrazione o limitazione della disponibilità di un bene immobile può essere provato anche mediante presunzioni semplici, specie quando la condotta illecita sia di per sé idonea a incidere sull'utilizzazione del bene.
- Una motivazione è apparente o inesistente quando non dà risposta al nucleo controverso della domanda e si arresta a un'enunciazione descrittiva dei fatti, senza spiegare perché tali fatti escludano il danno allegato.
- Se una consulenza tecnica d'ufficio ha accertato o quantificato un pregiudizio, il giudice di merito non può ignorarla senza una motivazione specifica e coerente che ne spieghi il disattendimento.
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