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Sentenza

Sentenza n. 594/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), n. -OMISSIS-, resa tra le parti, pubblicata il 15 dicembre 2023, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1830/2019;

Giustizia amministrativa202400723

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza di demolizione di un fabbricato abusivo e l'annullamento della relativa SCIA

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario aveva impugnato l'ordinanza comunale di demolizione del 26 luglio 2019 e il provvedimento del 6 agosto 2019 di annullamento e archiviazione della SCIA presentata nel 2016 per il restauro di un fabbricato rurale. Deduceva, in primo luogo, eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto o insufficienza di motivazione, sostenendo che il Comune si era basato sulla rilevazione di un fabbricato di circa 64 mq risultante dall'aerofotogrammetria del 2003, mentre l'edificio esistente nel 2019 aveva una superficie complessiva di circa 280 mq, senza ricostruire adeguatamente l'epoca delle trasformazioni, senza considerare il tempo trascorso dalla presentazione della SCIA e senza motivare sull'interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione e sull'affidamento maturato. Deduceva inoltre violazione delle regole sulla partecipazione procedimentale e sull'obbligo di motivazione, lamentando di non essere stato coinvolto prima dell'adozione degli atti, di non avere avuto la possibilità di chiarire la data di realizzazione, le eventuali demolizioni, ricostruzioni e ampliamenti, né di valutare la sanabilità dell'abuso. In appello ha contestato la sentenza del TAR, riproponendo le censure di primo grado e formulando anche istanza cautelare e istruttoria.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello e confermato il rigetto del ricorso di primo grado. Ha ritenuto infondate le censure relative all'affidamento e alla motivazione dell'ordinanza di demolizione, richiamando il principio secondo cui l'ordine di demolizione di un abuso edilizio è un atto vincolato e non richiede una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico, sulla comparazione con gli interessi privati o sulla sussistenza di un interesse concreto e attuale alla demolizione, anche quando sia adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso. Il mero decorso del tempo non determina un affidamento tutelabile alla conservazione dell'opera abusiva. Il Collegio ha inoltre affermato che l'onere di provare l'ultimazione dell'opera abusiva entro una determinata data grava sul privato, poiché tale circostanza rientra nella sua disponibilità; l'onere può trasferirsi sull'amministrazione soltanto quando il privato abbia dedotto concreti elementi di fatto, adeguatamente documentati, idonei a fondare la prova contraria. Nel caso concreto il proprietario non aveva fornito elementi probatori sufficienti sull'epoca di realizzazione dell'attuale manufatto. La documentazione fotografica prodotta dal Comune in esecuzione dell'ordinanza istruttoria, ritenuta ammissibile perché indispensabile ai fini della decisione ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a., dimostrava un notevole ampliamento tra il fabbricato rurale di modeste dimensioni esistente nel 2010 e la struttura del 2018. Ne risultava che l'originario fabbricato di 64 mq era stato sostituito da un manufatto abusivo di due piani e 280 mq, realizzato comunque dopo il 2010, indipendentemente dalla data di costruzione del fabbricato originario. La domanda cautelare era stata già respinta per difetto di periculum in mora. Non sono state liquidate spese, poiché il Comune non si era costituito in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L'ordine di demolizione dell'abuso edilizio è stato considerato espressione di un potere vincolato al ricorrere dei presupposti dell'abuso e della sua riferibilità all'opera, senza necessità di una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico o di una comparazione con l'affidamento del privato.

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    La documentazione fotografica prodotta dal Comune in appello è stata ritenuta ammissibile perché indispensabile ai fini della decisione.

  • art. 104 c.p.a.

    La proposizione dell'appello e la reiterazione dei motivi di primo grado hanno devoluto al giudice d'appello l'intero tema deciso in primo grado, esaminato direttamente per ragioni di economia processuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme all'art. 10 del regolamento europeo indicato in sentenza, per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali dell'appellante mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione di un abuso edilizio è un provvedimento vincolato e, una volta accertata la sussistenza dell'abuso, non richiede una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico, sulla comparazione tra interesse pubblico e interessi privati o sulla concreta attualità dell'interesse alla demolizione, neppure quando sia adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell'opera.
  • Il mero decorso del tempo non determina un affidamento tutelabile del responsabile dell'abuso alla conservazione di una situazione edilizia abusiva, né rende necessaria una motivazione rafforzata dell'ordine di demolizione.
  • L'onere di provare che un'opera edilizia abusiva sia stata ultimata entro una determinata data grava sul privato, perché l'epoca di realizzazione rientra nella sua disponibilità; tale onere può trasferirsi sull'amministrazione solo quando il privato deduca concreti elementi di fatto, supportati da idonea documentazione, capaci di fondare una prova contraria.
  • La documentazione acquisita in appello è ammissibile ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a. quando sia indispensabile ai fini della decisione; la prova fotografica può dimostrare la sostituzione o il notevole ampliamento di un manufatto preesistente e consentire di collocare temporalmente l'abuso, anche senza stabilire l'epoca dell'originario fabbricato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimentoAppello
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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