Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 594/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento previa concessione della tutela cautelare: - del Decreto del Dirigente della Regione Calabria, Dipartimento Istruzione e Cultura, Settore 02 – Borghi Aree e Parchi Archeologici – assunto in data 18/12/2020 al Registro del Dipartimento n. 385 – Registro dei Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria n. 14118 del 21/12/2020 – pubblicato sul B.U.R. Calabria n. 128 in data 31/12/2020 – avente ad oggetto “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) 2000/2006. Avviso Pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria. Accertamento, impegno somme e approvazione della graduatoria definitiva”; - in via subordinata, del provvedimento di cui sopra, con particolare riferimento all'Allegato 1, recante la “Graduatoria definitiva delle domande ammesse alle agevolazioni e delle domande ammesse ma non agevolabili per carenza di risorse, con i relativi punteggi e con indicazione dell'importo ammesso a finanziamento comprensivo di quota regionale e dell'eventuale cofinanziamento”, ove è stata illegittimamente inserita la domanda di agevolazione avanzata dal Ricorrente, n. 9465, quale “ammessa ma non agevolabile per carenza di risorse” in ragione del punteggio attribuito, pari a 17,40, e all'Allegato 3 e all'Allegato sub-3, recante la “Valutazione delle istanze di riesame condotta dalla Commissione di Valutazione, e tra queste di quelle accolte e di quelle respinte, con l'indicazione delle cause di esclusione e con relative precisazioni alle motivazioni dell'esclusione stessa”, nella parte in cui la Commissione per la valutazione dell'agevolazione per cui è causa ha rigettato il ricorso amministrativo presentato dal Ricorrente; - dei lavori condotti dalla Commissione di valutazione nominata con Decreto n. 1737 del 14 febbraio 2019 in attuazione dell'art. 12, comma 2, del Decreto n. 6918 del 29 giugno 2018, recante l'Avviso pubblico per il sostegno di progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria, pubblicato sul BURC n. 71 dell'11.07.2018, limitatamente alla parte in cui si è proceduto ad inserire la domanda presentata dal Ricorrente negli Allegati sopra richiamati; - del Decreto n. 226 del 16 gennaio 2020 della Resistente con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria dell'Avviso pubblico per il sostegno di progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria che – inizialmente – ha attribuito il punteggio pari a 17,40 punti alla domanda di agevolazione presentata dal Ricorrente; (v) di ogni altro atto propedeutico, presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli in questa Sede impugnati, tra cui, per quanto di interesse: a) l'orientamento assunto dalla Commissione e avallato dalla Resistente in merito ai criteri di tipo oggettivo e, in particolare, al sub criterio A.3; b) tutti gli atti della eventuale istruttoria sulla posizione della Ricorrente sebbene non conosciuti.

Giustizia amministrativa202100529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria definitiva e atti connessi dell’Avviso pubblico per il sostegno di progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria, nella parte relativa alla domanda di agevolazione del Comune, ammessa ma non finanziabile per carenza di risorse, nonché graduatoria provvisoria e valutazioni della Commissione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

La controversia

Il Comune di Maierà ha impugnato gli atti regionali relativi all’Avviso pubblico per il sostegno di progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare. Ha contestato l’inserimento della propria domanda di agevolazione nella graduatoria delle domande ammesse ma non agevolabili per carenza di risorse, in ragione del punteggio di 17,40, nonché il rigetto del riesame. I vizi dedotti erano violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili, inclusa la contestazione dei criteri oggettivi di valutazione e del subcriterio A.3. La domanda cautelare è stata successivamente rinunciata. Nel marzo 2026 il Comune ha inoltre dichiarato di rinunciare al ricorso, con atto non sottoscritto personalmente e non notificato alla Regione costituita.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione di rinuncia non rispettava le formalità previste dai primi tre commi dell’art. 84 c.p.a., poiché non era stata notificata alla controparte costituita. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto di poter desumere da tale atto, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse del Comune alla decisione del ricorso. La causa è stata quindi definita ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei vizi di legittimità dedotti. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 84, commi 1-4, c.p.a.

    La rinuncia depositata dalla parte ricorrente, in quanto non notificata alla controparte costituita, non presenta le formalità richieste dai primi tre commi dell’art. 84 c.p.a. Cionondimeno il Collegio ne desume, ai sensi dell’art. 84 comma 4 c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse.

    La rinuncia al ricorso priva delle formalità prescritte non produce gli effetti tipici della rinuncia processuale, ma può comunque essere valutata dal giudice quale manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Per conseguenza, si ritiene che la causa vada definita con sentenza di improcedibilità, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse comporta la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità.

Massime di principio

  • La dichiarazione di rinuncia al ricorso priva delle formalità previste dall’art. 84, commi 1-3, c.p.a., in particolare della notificazione alla controparte costituita, non determina di per sé l’estinzione del giudizio per rinuncia, ma può essere apprezzata dal giudice come prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • Quando dagli atti processuali emerga che il ricorrente non conserva più un interesse concreto e attuale alla definizione della controversia, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare i motivi di merito.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la peculiarità della fattispecie renda non appropriata la soccombenza integrale di una parte.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.