Cassazione Penale, Sentenza n. 25118/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) vizio della motivazione e violazione di legge per presunta errata valutazione del quadro indiziario (gli elementi, ivi compresi i dati delle celle telefoniche, sarebbero meri indizi non gravi, univoci e significativi); 2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., con riferimento allo stato di indigenza e al vivere di espedienti; 3) violazione di legge e carenza/omissione di motivazione in ordine agli aumenti per continuazione computati nella pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetti di specificità e per motivi non consentiti. In particolare: il primo motivo è inammissibile e non consentito perché il ricorrente chiedeva una rivalutazione del merito in presenza di una doppia conforme (tribunale e corte d'appello); il secondo motivo è generico e privo di confronto con la motivazione della corte d'appello, che ha correttamente valutato l'assenza di elementi positivi tali da giustificare la diminuente ex art. 62-bis; il terzo motivo è precluso per mancata deduzione in appello nella forma in cui è svolto in cassazione e, inoltre, generico. Il Procuratore Generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio relativo al terzo motivo, ma la Corte ha comunque dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 493-ter cod. pen.
Norma richiamata nella descrizione dei reati ascritti al ricorrente; non oggetto di specifica interpretazione di legittimità nella decisione
art. 61 n.2 e art. 624 cod. pen.
art. 61 n.2 e art. 624 cod. pen.
Indicano le norme relative agli altri capi di imputazione; citate nella riformulazione dei reati ma non oggetto di autonoma valutazione in cassazione
art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni attuative c.p.p.
Richiama il limite di sintesi nella esposizione dei motivi in cassazione; la Corte ha riportato i motivi nei limiti strettamente necessari ai sensi di tale disposizione
art. 62-bis cod. pen.
La Corte ricorda che, dopo la riforma (d.l. 92/2008 conv. L.125/2008), la sola incensuratezza o lo stato di bisogno non sono più sufficienti: occorrono elementi positivi che giustifichino la concessione delle attenuanti generiche
art. 85 d.lgs. n. 150/2022 (disposizioni transitorie)
art. 85 d.lgs. n.150/2022
Richiamato in relazione alla sopravvenienza della procedibilità a querela: la Corte osserva che tale sopravvenienza non equivale ad abolitio criminis e che, se il ricorso è manifestamente infondato/generico, il procedimento non può essere considerato pendente
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese e per la possibilità di irrogare una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa
Giurisprudenza di legittimità richiamata
varie pronunce indicate in motivazione (es. Sez. 3 n. 18521/2018; Sez. 5 n.15041/2018; Sez. U n.42127/2021 ecc.)
La Corte applica il consolidato principio secondo cui in cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito dei fatti salvo vizi specifici di motivazione (manifesta illogicità, contraddittorietà, omissione di atti probatori essenziali)
Corte Cost. n.186/2000
Corte Cost. n.186 del 2000
Richiamata come fondamento per ritenere sussistenti profili di colpa nella proposizione di ricorso infondato e per l'irrogazione dell'ammenda
Massime di principio
- In cassazione non è permesso rimettere in discussione liberamente la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito: il ricorso deve evidenziare vizi di motivazione (manifesta illogicità, contraddittorietà, omissione di atti) per essere ammissibile
- I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della corte d'appello; censure generiche o una semplice diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili
- Le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) richiedono elementi positivi e valutabili concretamente: la sola situazione di indigenza o il vivere di espedienti non basta, specialmente dopo la riforma del 2008
- Questioni relative al computo degli aumenti per continuazione devono essere dedotte e sviluppate già in sede di appello; ometterle o formularle in modo generico in cassazione comporta la preclusione della valutazione
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità o motivi non consentiti, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma alla cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione
- La sopravvenienza di condizioni processuali (es. procedibilità a querela) non sospende automaticamente i termini o garantisce la pendency del ricorso: l'onere di cura dell'impugnazione resta a carico della parte e una proposta manifestamente infondata può essere immediatamente giudicata inammissibile
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