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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25118/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) vizio della motivazione e violazione di legge per presunta errata valutazione del quadro indiziario (gli elementi, ivi compresi i dati delle celle telefoniche, sarebbero meri indizi non gravi, univoci e significativi); 2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., con riferimento allo stato di indigenza e al vivere di espedienti; 3) violazione di legge e carenza/omissione di motivazione in ordine agli aumenti per continuazione computati nella pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetti di specificità e per motivi non consentiti. In particolare: il primo motivo è inammissibile e non consentito perché il ricorrente chiedeva una rivalutazione del merito in presenza di una doppia conforme (tribunale e corte d'appello); il secondo motivo è generico e privo di confronto con la motivazione della corte d'appello, che ha correttamente valutato l'assenza di elementi positivi tali da giustificare la diminuente ex art. 62-bis; il terzo motivo è precluso per mancata deduzione in appello nella forma in cui è svolto in cassazione e, inoltre, generico. Il Procuratore Generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio relativo al terzo motivo, ma la Corte ha comunque dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 493-ter cod. pen.

    Norma richiamata nella descrizione dei reati ascritti al ricorrente; non oggetto di specifica interpretazione di legittimità nella decisione

  • art. 61 n.2 e art. 624 cod. pen.

    art. 61 n.2 e art. 624 cod. pen.

    Indicano le norme relative agli altri capi di imputazione; citate nella riformulazione dei reati ma non oggetto di autonoma valutazione in cassazione

  • art. 173 disp.att. cod. proc. pen.

    art. 173 disposizioni attuative c.p.p.

    Richiama il limite di sintesi nella esposizione dei motivi in cassazione; la Corte ha riportato i motivi nei limiti strettamente necessari ai sensi di tale disposizione

  • art. 62-bis cod. pen.

    La Corte ricorda che, dopo la riforma (d.l. 92/2008 conv. L.125/2008), la sola incensuratezza o lo stato di bisogno non sono più sufficienti: occorrono elementi positivi che giustifichino la concessione delle attenuanti generiche

  • art. 85 d.lgs. n. 150/2022 (disposizioni transitorie)

    art. 85 d.lgs. n.150/2022

    Richiamato in relazione alla sopravvenienza della procedibilità a querela: la Corte osserva che tale sopravvenienza non equivale ad abolitio criminis e che, se il ricorso è manifestamente infondato/generico, il procedimento non può essere considerato pendente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese e per la possibilità di irrogare una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata

    varie pronunce indicate in motivazione (es. Sez. 3 n. 18521/2018; Sez. 5 n.15041/2018; Sez. U n.42127/2021 ecc.)

    La Corte applica il consolidato principio secondo cui in cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito dei fatti salvo vizi specifici di motivazione (manifesta illogicità, contraddittorietà, omissione di atti probatori essenziali)

  • Corte Cost. n.186/2000

    Corte Cost. n.186 del 2000

    Richiamata come fondamento per ritenere sussistenti profili di colpa nella proposizione di ricorso infondato e per l'irrogazione dell'ammenda

Massime di principio

  • In cassazione non è permesso rimettere in discussione liberamente la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito: il ricorso deve evidenziare vizi di motivazione (manifesta illogicità, contraddittorietà, omissione di atti) per essere ammissibile
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della corte d'appello; censure generiche o una semplice diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili
  • Le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) richiedono elementi positivi e valutabili concretamente: la sola situazione di indigenza o il vivere di espedienti non basta, specialmente dopo la riforma del 2008
  • Questioni relative al computo degli aumenti per continuazione devono essere dedotte e sviluppate già in sede di appello; ometterle o formularle in modo generico in cassazione comporta la preclusione della valutazione
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità o motivi non consentiti, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma alla cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione
  • La sopravvenienza di condizioni processuali (es. procedibilità a querela) non sospende automaticamente i termini o garantisce la pendency del ricorso: l'onere di cura dell'impugnazione resta a carico della parte e una proposta manifestamente infondata può essere immediatamente giudicata inammissibile

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