Cassazione Penale, Ordinanza n. 05781/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna deducendo violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. In sostanza sosteneva che il fatto dovesse essere ritenuto di particolare tenuità e chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo riproponeva censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica alla motivazione della decisione impugnata. Ha inoltre ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente escluso la particolare tenuità valorizzando: la manovra di invasione dell'opposta corsia di marcia; la gravità delle lesioni riportate dalla persona offesa, con guarigione in oltre sei mesi e conseguenze permanenti; la rilevanza dei danni al veicolo della persona offesa, poi demolito. La Corte ha infine escluso la possibilità di rilevare d'ufficio una prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, poiché l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità. La Corte ha ritenuto corretta e immune da vizi la motivazione della sentenza di appello sul diniego della particolare tenuità del fatto e ha escluso di poter dichiarare una eventuale prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete della fattispecie, con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.; il giudice deve motivare sulle modalità della condotta, sul grado di colpevolezza e sull'entità del danno o del pericolo.
art. 133 c.p.
Costituisce il parametro di riferimento per la valutazione della tenuità del fatto, dovendosi considerare le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 129 c.p.p.
La declaratoria di cause di non punibilità non può essere pronunciata quando il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché non si forma un valido rapporto di impugnazione.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. va valutata in modo globale e concreto, secondo i parametri dell'art. 133 c.p., senza necessità di esaminare in modo analitico tutti gli indici rilevanti, purché la motivazione individui quelli ritenuti decisivi.
- Il giudizio sulla tenuità del fatto appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- Non è sufficiente invocare in modo generico l'art. 131-bis c.p.: il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare le ragioni di diritto e i passaggi motivazionali contestati.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non può essere rilevata d'ufficio una causa estintiva sopravvenuta, come la prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello.
Come è indicizzato
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