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Sentenza

Sentenza del 22/01/2016 n. 1170 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, che aveva riconosciuto l'illegittimità del silenzio-rifiuto sulle istanze di rimborso IRAP relative agli anni 1998, 1999 e 2000. Ha dedotto, tra l'altro, l'omessa pronuncia sulla circostanza che, per l'anno 2000, il contribuente avrebbe aderito al condono previsto dalla legge n. 289 del 2002, articolo 7, circostanza potenzialmente ostativa al rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia per omessa pronuncia. Ha rilevato che l'eccezione relativa all'adesione al condono era stata tempestivamente proposta in appello ma non esaminata dalla Commissione regionale. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché verifichi se il contribuente abbia effettivamente presentato l'istanza di condono e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione. Non è stata quindi definita in via definitiva la spettanza del rimborso IRAP.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, articolo 7

    L'adesione al condono può costituire una circostanza preclusiva o comunque rilevante ai fini della richiesta di rimborso delle imposte relative alle annualità interessate. Nel caso concreto, la sua effettiva proposizione doveva essere verificata dal giudice di rinvio.

Massime di principio

  • Il giudice deve esaminare tutte le eccezioni ritualmente formulate dalle parti e potenzialmente decisive; l'omessa pronuncia su una di esse può comportare la cassazione della sentenza.
  • Quando una parte deduce l'esistenza di un condono o di una definizione agevolata, tale circostanza deve essere verificata prima di decidere sulla spettanza di un rimborso tributario.
  • La cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sul merito: il giudice di rinvio dovrà svolgere gli accertamenti indicati dalla Corte e adottare una nuova pronuncia.
  • Anche se il contribuente dimostra l'assenza di un'autonoma organizzazione ai fini IRAP, il rimborso può essere escluso o limitato da altre circostanze giuridicamente preclusive, come l'adesione a una procedura di condono.

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