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Sentenza

Sentenza n. 2447/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202507890

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Umbria che aveva ordinato l’esecuzione del giudicato civile e liquidato in 500 euro le spese del giudizio di ottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già vittorioso in un giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile che aveva accertato il diritto al beneficio economico annuale della Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici, ha impugnato la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese processuali e alla motivazione fondata sul carattere seriale della controversia. Ha dedotto che la somma di 500 euro fosse inferiore ai valori minimi previsti dai parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi e non adeguata, ai sensi dell’art. 2233, comma 2, c.c., all’attività svolta e alla necessità di agire in giudizio a causa dell’inerzia del Ministero nell’esecuzione del giudicato. Ha quindi chiesto la riforma della sentenza nella parte relativa alle spese.

La decisione

L’appello è stato accolto parzialmente nei sensi indicati in motivazione. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’importo di 500 euro liquidato dal TAR fosse inferiore al valore minimo risultante dall’applicazione dei parametri ministeriali alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, quantificato in 1.189 euro. Tuttavia, ha escluso che tale ultimo importo fosse adeguato all’attività difensiva concretamente svolta, poiché il giudizio si era sostanzialmente limitato alla proposizione del ricorso, mentre il Ministero si era costituito con una comparsa di mera forma e il ricorrente aveva insistito nelle domande con la memoria conclusionale. Applicando il criterio dell’adeguatezza, il giudice ha quindi rideterminato le spese del primo grado in 800 euro, oltre accessori di legge, riformando parzialmente la sentenza appellata. Le spese del grado d’appello sono state liquidate in 300 euro, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    La liquidazione del compenso professionale deve rispettare un criterio di adeguatezza rispetto all’opera concretamente svolta e al decoro della professione; tale criterio può condurre a determinare il compenso in misura diversa sia dall’importo liquidato dal primo giudice sia dal valore risultante dall’applicazione meccanica dei parametri ministeriali.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    I parametri ministeriali sono utilizzati per individuare il valore minimo di riferimento del compenso, avuto riguardo alle fasi processuali effettivamente considerate.

  • d.m. 8 marzo 2018, n. 37

    Il decreto, modificativo dei parametri ministeriali, concorre alla determinazione del valore minimo di riferimento dei compensi professionali.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si dichiari antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, la liquidazione delle spese legali non può essere determinata in misura meramente simbolica o arbitrariamente inferiore al valore minimo desumibile dai parametri ministeriali applicabili alle fasi processuali effettivamente svolte.
  • I parametri ministeriali per i compensi forensi costituiscono un riferimento necessario per la liquidazione delle spese, ma l’importo risultante dalla loro applicazione deve essere ulteriormente verificato alla luce del criterio di adeguatezza previsto dall’art. 2233, comma 2, c.c.
  • Il compenso può essere rideterminato in misura inferiore all’importo risultante dai parametri ministeriali quando l’attività difensiva concretamente svolta sia obiettivamente limitata, purché la liquidazione resti adeguata all’opera professionale e non sia meramente simbolica.
  • Nella liquidazione delle spese di un giudizio di ottemperanza occorre considerare l’attività processuale effettiva delle parti: la costituzione dell’amministrazione con una comparsa di mera forma e la limitata attività successiva possono giustificare una liquidazione inferiore al valore parametrico pieno, ma non l’abbattimento privo di adeguata giustificazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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