Corte di giustizia, Sentenza C-83/22
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 settembre 2023. — RTG contro Tuk Tuk Travel S.L. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia de Cartagena. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva (UE) 2015/2302 – Articolo 5 – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Risoluzione di un contratto di pacchetto turistico – Circostanze inevitabili e straordinarie – Pandemia di COVID-19 – Diritto di risoluzione – Domanda di rimborso integrale – Obbligo di informazione gravante sull’organizzatore di viaggi – Articolo 12 – Applicazione dei principi dispositivo e di congruenza sanciti nel diritto nazionale – Tutela effettiva del consumatore – Esame d’ufficio da parte del giudice nazionale – Presupposti. — Causa C-83/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che la direttiva 2015/2302 già obbliga l’organizzatore a informare il viaggiatore del diritto di recesso senza spese in presenza di circostanze inevitabili e straordinarie. Respinge quindi il dubbio di validità dell’articolo 5 della direttiva e afferma che il giudice nazionale, per garantire tutela effettiva, può e deve informare d’ufficio il consumatore del diritto previsto dall’articolo 12, paragrafo 2, ma non può sostituirsi a lui accordando d’ufficio il rimborso integrale se il viaggiatore non lo invoca dopo essere stato avvisato.
Pacchetti turistici: obbligo di informare il viaggiatore sul diritto di recesso senza spese in caso di circostanze inevitabili e straordinarie e potere del giudice nazionale di rilevare d’ufficio tale diritto, nel rispetto dell’autonomia processuale nazionale.
La questione giuridica
1) Se l’articolo 5 della direttiva (UE) 2015/2302, alla luce degli articoli 169 e 114 TFUE, sia invalido perché non imporrebbe di informare il viaggiatore del diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza spese e con rimborso integrale ex articolo 12, paragrafo 2, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie. 2) Se gli articoli 114 e 169 TFUE, nonché l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, ostino ai principi processuali nazionali di dispositivo e congruenza, quando essi impediscano al giudice di accordare d’ufficio al consumatore un rimborso integrale non richiesto espressamente.
Principio di diritto
L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 impone all’organizzatore di viaggi di informare il viaggiatore del diritto di risolvere il contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza spese e con rimborso integrale ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2; pertanto, non è inficiato da invalidità per asserita omissione informativa. Inoltre, l’articolo 12, paragrafo 2, non osta a norme processuali nazionali che limitino il rilievo d’ufficio del giudice, purché esse consentano al giudice di informare d’ufficio il consumatore del suo diritto e di metterlo in condizione di farlo valere, ma non impongano al giudice di riconoscere d’ufficio un rimborso integrale contro la volontà espressa del viaggiatore.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 114 TFUE
- Articolo 169 TFUE
- Direttiva (UE) 2015/2302
- Articolo 5 della direttiva (UE) 2015/2302
- Articolo 12 della direttiva (UE) 2015/2302
- Articolo 23 della direttiva (UE) 2015/2302
- Articolo 24 della direttiva (UE) 2015/2302
- Allegato I, parti A e B, della direttiva (UE) 2015/2302
Pacchetti turistici: informazione sul diritto di recesso senza spese e poteri del giudice nazionale
La Corte di giustizia, nella causa C-83/22, decide un rinvio pregiudiziale del Juzgado de Primera Instancia no 5 de Cartagena in una controversia tra un viaggiatore e un organizzatore di viaggi relativa al rimborso di somme versate per un pacchetto turistico annullato a causa della diffusione del coronavirus. La pronuncia riguarda l’interpretazione e la validità della direttiva (UE) 2015/2302 sui pacchetti turistici, in particolare gli articoli 5, 12, 23 e 24.
Fatti e procedimento principale
RTG aveva acquistato un pacchetto turistico per Vietnam e Cambogia, con partenza prevista per l’8 marzo 2020, versando un anticipo di EUR 2 402 su un prezzo totale di EUR 5 208. Le condizioni contrattuali informavano sulla possibilità di risolvere il contratto pagando spese di risoluzione, ma non menzionavano il diritto di recesso senza spese in caso di circostanze inevitabili e straordinarie. Il viaggiatore, prima della partenza, comunicava la risoluzione del contratto per la propagazione del coronavirus in Asia e chiedeva il rimborso integrale o comunque più ampio delle somme versate. L’organizzatore proponeva invece un rimborso parziale, applicando spese di annullamento.
Normativa rilevante
La Corte richiama il considerando 5 e l’articolo 1 della direttiva 2015/2302, che perseguono il corretto funzionamento del mercato interno e un livello elevato di tutela dei consumatori. L’articolo 5, paragrafo 1, impone all’organizzatore di fornire, prima della conclusione del contratto, il modulo informativo standard dell’allegato I, parti A o B, che include il diritto del viaggiatore di risolvere il contratto senza spese in circostanze eccezionali. L’articolo 12, paragrafo 2, riconosce il diritto di risolvere il contratto prima dell’inizio del pacchetto senza spese quando circostanze inevitabili e straordinarie incidono sostanzialmente sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto, con diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati. L’articolo 23 sancisce il carattere imperativo della direttiva, mentre l’articolo 24 richiede mezzi adeguati ed efficaci per assicurarne il rispetto.
Prima questione: obbligo informativo e validità dell’articolo 5
Il giudice del rinvio dubitava che l’articolo 5 fosse valido perché non avrebbe imposto di informare espressamente il viaggiatore del diritto al rimborso integrale in caso di circostanze inevitabili e straordinarie. La Corte chiarisce invece che l’articolo 5, letto con l’allegato I, contiene proprio tale informazione: il modulo standard riporta tra i diritti fondamentali quello di risolvere il contratto senza spese in circostanze eccezionali, ad esempio in presenza di seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione.
Ne consegue che l’obbligo informativo include il diritto previsto dall’articolo 12, paragrafo 2. Di conseguenza, la questione di validità alla luce degli articoli 169 e 114 TFUE non si pone, perché la disposizione non è carente nel senso prospettato dal giudice nazionale.
Seconda questione: rilievo d’ufficio e tutela effettiva del consumatore
La seconda questione riguardava la possibilità per il giudice nazionale, nonostante i principi processuali di dispositivo e congruenza, di accordare d’ufficio un rimborso integrale al consumatore che avesse chiesto una somma inferiore. La Corte osserva che il diritto dell’Unione non armonizza le modalità processuali, rimettendole all’autonomia processuale degli Stati membri, purché siano garantiti effettività ed equivalenza.
Richiamando la propria giurisprudenza sulla tutela dei consumatori, la Corte afferma che, nel caso dell’articolo 12, paragrafo 2, la tutela effettiva richiede che il giudice possa rilevare d’ufficio la violazione della disposizione, poiché il diritto di recesso senza spese è un diritto fondamentale, centrale nel sistema della direttiva e non rinunciabile. Tuttavia, tale rilievo d’ufficio non comporta che il giudice debba attribuire automaticamente il rimborso integrale: basta che egli informi il consumatore del suo diritto e gli consenta di farlo valere nel processo. Se, una volta informato, il viaggiatore non intende esercitarlo, il giudice non può sostituirsi alla sua scelta.
Condizioni per il rilievo d’ufficio
La Corte precisa quattro presupposti perché il giudice nazionale debba sollevare d’ufficio il diritto di cui all’articolo 12, paragrafo 2:
- deve esistere un procedimento già promosso da una delle parti sul contratto di pacchetto turistico;
- il diritto di recesso deve essere connesso all’oggetto della controversia;
- il giudice deve disporre degli elementi di fatto e di diritto necessari;
- il viaggiatore non deve aver espressamente escluso l’applicazione della disposizione.
Se tali condizioni ricorrono, il giudice deve informare il viaggiatore del diritto al rimborso integrale e consentirgli di farlo valere, ma non può imporlo d’ufficio contro la sua scelta.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 impone di informare il viaggiatore del diritto di recesso di cui all’articolo 12, paragrafo 2, e non è invalido per la ragione prospettata;
- l’articolo 12, paragrafo 2, non osta ai principi processuali nazionali di dispositivo e congruenza, purché il giudice possa informare d’ufficio il consumatore del diritto e metterlo in condizione di esercitarlo.
Rilevanza pratica
La sentenza rafforza la tutela del viaggiatore nei casi di annullamento per eventi eccezionali, chiarendo che il diritto al rimborso integrale deve essere reso noto già nella fase precontrattuale. Per il contenzioso interno, la Corte ammette un ruolo attivo del giudice a tutela del consumatore informato, ma senza alterare il principio di disponibilità della domanda.
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