Cassazione Civile, Ordinanza n. 11124/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Un associato impugnava davanti al tribunale il provvedimento con cui il consiglio di amministrazione di un'associazione di volontariato lo aveva radiato, successivamente confermato dal collegio dei probiviri. Deduceva che l'esclusione fosse illegittima, nulla o annullabile perché adottata senza preventiva informazione dell'apertura del procedimento, senza audizione personale, senza accesso completo agli atti disciplinari, senza specifica contestazione dell'addebito e senza un riesame imparziale. In appello la corte territoriale aveva inizialmente annullato la radiazione per vizi del contraddittorio e della difesa, ma, a seguito di cassazione con rinvio su ricorso dell'associazione, era stata chiamata a esaminare il motivo originario rimasto assorbito relativo alla mancanza in concreto dei gravi motivi richiesti dallo statuto. Nel giudizio di rinvio la corte d'appello ha però respinto l'appello ritenendo assorbite le altre doglianze e reputando che non vi fosse spazio per un esame nel merito della contestazione. L'associato ha quindi ricorso per cassazione denunciando, da un lato, la violazione degli artt. 384 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo da esaminare in rinvio e per mancato rispetto del decisum rescindente, dall'altro la nullità della motivazione per apparenza o incomprensibilità, sostenendo che il giudice del rinvio avesse eluso l'esame della reale ragione di impugnazione e si fosse limitato a formule che impedivano di comprendere il percorso logico della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice di rinvio avesse violato l'art. 384 c.p.c. e l'art. 112 c.p.c. perché, una volta cassata la precedente decisione per il profilo formale della mancata previa contestazione, era tenuto a esaminare nel merito il motivo di appello originariamente assorbito relativo alla sussistenza in concreto dei gravi motivi statutari che avrebbero potuto legittimare la radiazione. La Corte ha precisato che il rinvio non imponeva nuovi accertamenti di fatto, ma esigeva la decisione sulla doglianza rimasta inevasa. Ha inoltre ritenuto assorbito il secondo motivo, relativo alla motivazione apparente. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 24 c.c.
Per l'esclusione dell'associato è richiesto che lo statuto preveda in modo sufficientemente specifico i gravi motivi, consistenti in inadempimenti rilevanti all'accordo associativo; la norma non impone, di per sé, un procedimento disciplinare con previa contestazione degli addebiti o audizione, salvo che ciò sia previsto dall'autonomia statutaria.
art. 384 c.p.c.
Nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; quando la cassazione è avvenuta per violazione di legge, non può sottrarsi all'esame del motivo di merito che la precedente decisione aveva lasciato assorbito e che la sentenza rescindente gli imponeva di scrutinare.
art. 112 c.p.c.
L'omesso esame del motivo di appello devoluto al giudice del rinvio integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente, poi dichiarato assorbito.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato come parametro dell'obbligo di motivazione, poi dichiarato assorbito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato quale vizio di violazione di legge denunciato nel ricorso originario e come ipotesi di cassazione che vincola il giudice di rinvio al principio di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per i vizi di nullità processuale dedotti nel ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato nel contesto dei limiti del giudizio di rinvio in caso di cassazione anche per vizio di motivazione.
art. 348, comma 2, c.p.c.
Menziomato dal ricorrente come norma che imporrebbe al giudice del rinvio di attenersi a quanto stabilito dalla Cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, quando la cassazione è pronunciata per violazione di legge, il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione e non può sottrarsi all'esame del motivo che la sentenza rescindente gli ha devoluto, se questo resta ancora da decidere.
- L'eventuale assorbimento di un motivo di appello opera solo sul piano della precedente decisione: se la cassazione ha riaperto quel capo, il giudice di rinvio deve pronunciarsi espressamente sul motivo rimasto assorbito, pena violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Nelle associazioni, l'art. 24 c.c. richiede la previsione statutaria dei gravi motivi di esclusione, ma non impone automaticamente un procedimento disciplinare tipizzato con previa contestazione degli addebiti o specifiche formalità difensive, salvo diversa previsione dello statuto.
- Quando la censura investe il mancato esame del motivo devoluto, il vizio è quello dell'omessa pronuncia; la doglianza sulla motivazione apparente resta assorbita se il decisum effettivo è già costituito dall'omissione di decisione.
- rami":["Contratti","Processo civile"],"materie":["Transazione","Impugnazioni"],"sottomaterie":["Ricorso per cassazione"],"istituti_giuridici":["Onere della prova"]}]}<|end of file|>゙}]}]}]}}, છેલ્લા accepted արգելում ൃതീներ However JSON may be broken due to accidental tail. Need valid JSON only. Replace mistaken taxonomy incorrect fields. We need final valid JSON. Let's craft consistent. Keep no invalid materie transazione? Better maybe Processo civile only. Could include Contratti? no. Let's output valid JSON.}]}}]}]}]}]}]}]} ៍{
- final
- classificazione_sentenza
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11014/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11016/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11017/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11026/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11030/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11034/2024 del 24/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →