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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40568/2021 del 17/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un atto di pignoramento presso terzi emesso per il recupero di somme indicate in diverse cartelle di pagamento, in avvisi di accertamento esecutivi e in avvisi di addebito INPS. Il contribuente sosteneva che l'impugnazione fosse rivolta alla pretesa sostanziale e non al solo atto contenitore, cioè al pignoramento. La CTR aveva ritenuto la propria giurisdizione e accolto l'appello dell'agente della riscossione, osservando che le doglianze formulate dal contribuente contro atti prodromici diversi dal pignoramento dimostravano la loro effettiva conoscenza, provata anche dalla documentazione in atti. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo formalmente rubricato come violazione di legge ex art. 360 n. 4 c.p.c., che la motivazione della CTR sarebbe illogica e contraddittoria: non sarebbe corretto inferire la conoscenza degli atti dalla circostanza che egli ne abbia contestato vizi formali e sostanziali; inoltre mancava un adeguato collegamento materiale tra gli atti notificati e la documentazione prodotta dall'agente della riscossione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che, ove si fosse contestata l'erroneità della pretesa sostanziale, sarebbe stato necessario evocare in giudizio gli enti creditori sostanziali entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso introduttivo; in difetto, egli assumeva che restasse ferma la non debenza delle richieste impositive.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che entrambi i motivi erano formulati in modo generico, poco intellegibile e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 366 c.p.c., senza puntuale indicazione delle norme asseritamente violate né delle argomentazioni in diritto effettivamente censurate. Quanto al primo motivo, la Corte ha inoltre evidenziato il difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva indicato la documentazione esaminata dai giudici di merito per ritenere provata la notifica degli atti prodromici. Quanto al secondo motivo, ha aggiunto la novità della questione relativa al contenuto motivazionale dell'atto impositivo e alla necessità di chiamare in giudizio gli enti creditori, questione mai dedotta nei gradi di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso devono essere correttamente sussunti nella pertinente ipotesi di vizio; la sola enunciazione formale del paradigma normativo non basta se mancano censure specifiche e intelligibili.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, chiari e autosufficienti; la genericità o l'inintellegibilità comportano inammissibilità.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La memoria non può sanare la carenza originaria dei motivi e non può introdurre questioni nuove.

  • d.l. n. 119 del 2018

    È richiamato solo per l'istanza di definizione agevolata che ha comportato un rinvio del procedimento a nuovo ruolo.

  • L. n. 136 del 2018

    Legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018, evocata per la definizione agevolata delle controversie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • L. n. 241 del 1990

    Richiamati dal ricorrente in memoria come base di una questione nuova sulla motivazione dell'atto impositivo, ma non esaminata nel merito perché tardivamente introdotta.

  • L. n. 212 del 2000

    Richiamato dal ricorrente in memoria per sostenere un vizio motivazionale dell'atto impositivo; la questione è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve contenere motivi specifici, chiari e autosufficienti: non sono ammissibili censure generiche, apodittiche o meramente contrappositive rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
  • Il vizio di violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. va dedotto indicando non solo la norma asseritamente violata, ma anche l'argomentazione in diritto che dimostri il contrasto tra la decisione e la regola applicabile; la mera enunciazione della norma non basta.
  • La denuncia di errori relativi alla prova richiede che il ricorrente indichi specificamente gli atti o i documenti su cui fonda la censura; in mancanza, il motivo difetta di autosufficienza.
  • La memoria depositata in cassazione non può colmare la carenza originaria dei motivi né introdurre questioni nuove non trattate nei gradi di merito.
  • La novità della questione prospettata in sede di legittimità comporta l'inammissibilità della relativa censura quando essa non risulti previamente dedotta nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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