Sentenza del 24/01/2020 n. 452 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Integrazione documentale in grado d'appello - Effetti sulle spese di lite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
In appello la parte ricorrente ha prodotto documenti nuovi, pur essendo tali documenti preesistenti al giudizio di primo grado. La questione è se la facoltà prevista dall'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 di produrre nuovi documenti in appello escluda ogni valutazione disciplinare ai fini delle spese di lite, in particolare ai sensi dell'art. 15 dello stesso decreto (che comprende sanzioni per violazione del dovere processuale di lealtà e probità).
La decisione
La Corte ha confermato che l'art. 58, comma 2, consente alle parti di introdurre in appello nuovi documenti anche se preesistenti al primo grado; tuttavia ciò non impedisce al giudice di tener conto di tale comportamento nella regolazione delle spese di lite. In particolare il comportamento di produrre tardivamente documenti può essere valutato alla stregua di una violazione dei doveri di lealtà e probità e legittimare, ai sensi dell'art. 15, l'addebito delle spese o altre conseguenze economiche a carico della parte che ha omesso di produrre i documenti in primo grado per comportamento opportunistico.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, art. 58
Il comma 2 consente la produzione in appello di nuovi documenti, anche se preesistenti al primo grado; non si tratta però di una licenza assoluta che sottrae la condotta a valutazioni processuali sulle spese.
d.lgs. n. 546/1992, art. 15
L'art. 15 comprende tra le poste di spesa anche quelle connesse alla violazione dei doveri processuali di lealtà e probità; pertanto il giudice può sanzionare con l'addebito delle spese condotte che integrino tale violazione.
Cass. Civ. n. 8927/2018
Giurisprudenza richiamata a supporto: la Cassazione ha già affermato che l'ammissione di documenti in appello non impedisce al giudice di considerare la tardiva produzione ai fini dell'addebito delle spese per violazione dei doveri processuali.
Massime di principio
- La produzione di documenti in appello è ammessa anche se i documenti esistevano già in primo grado (art. 58, comma 2), ma non è neutra rispetto alle conseguenze processuali.
- Il giudice d'appello può valutare la tardiva produzione come elemento rilevante nella liquidazione delle spese di lite quando emergano profili di violazione dei doveri di lealtà e probità.
- Per evitare rischi di addebito spese, la parte dovrebbe produrre tempestivamente in primo grado tutti i documenti rilevanti, salvo giustificato impedimento o obiettiva impossibilità.
- Se la tardiva produzione è giustificata da motivi validi e non strategici (es. documenti veramente non disponibili), il giudice può escludere sanzioni; la valutazione è comunque concreta e discrezionale.
- La regola generale di ammissibilità documentale in appello non annulla il principio di correttezza processuale: l'uso opportunistico della produzione tardiva può comportare conseguenze economiche sfavorevoli per chi la pone in essere.
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