Cassazione Penale, Sentenza n. 19847/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impianto del ricorso articolato in quattro motivi principali: 1) vizio di motivazione e insufficiente prova della proprietà/porto del coltello, poiché l'arma era stata rinvenuta su un'autovettura con più persone a bordo e di proprietà di terzo; 2) omissione di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; 3) mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione; 4) errata dosimetria della pena (si chiedeva pena al minimo edittale). Sono stati poi depositati motivi aggiunti chiedendo l'applicazione dell'art. 131-bis anche ad un diverso reato in relazione alla sentenza n.162/2025 della Corte Costituzionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati o per genericità. Sul primo motivo la corte ha ritenuto che la sentenza di merito esponesse la deposizione del teste di P.G. che avrebbe riferito il rinvenimento del coltello sopra il parabrezza lato guida e che l'imputato lo avesse riconosciuto come proprio: così il giudice di merito ha fondato la decisione sulla collocazione dell'arma nella disponibilità immediata ed esclusiva del conducente e sull'assenza di elementi contrari; sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che non risultasse richiesta specifica né elementi documentali a sostegno dell'applicazione dell'art. 131-bis e che, comunque, la struttura argomentativa della sentenza escludeva la particolare tenuità; sul terzo motivo è stato rilevato che le attenuanti generiche erano già state concesse nella massima estensione (riduzione di un terzo della pena base); sul quarto motivo la Corte ha ritenuto congrua la pena inflitta (inferiore al medio edittale ma non al minimo) e adeguatamente motivata con richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. I motivi aggiunti sono stati considerati estranei al procedimento (riguardavano un reato non contestato). Conseguenze: confermata l'inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Richiamata la sentenza di primo grado (Tribunale di Napoli, 22/04/2025) che aveva condannato l'imputato a euro 2.000 di ammenda per la violazione degli artt. 4, comma 3, legge n.110/1975 e 62-bis c.p., per il porto di un coltello a serramanico (lama cm.6) fuori dall'abitazione il 01/06/2020.
Norme richiamate
legge n.110/1975, art. 4, comma 3
Norma sostanziale contestata per il porto di arma; la Corte accetta la qualificazione del fatto da parte del giudice di merito, applicata sulla base della prova della collocazione dell'arma nella disponibilità del conducente.
codice penale, art. 62-bis
Articolo richiamato nell'imputazione insieme alla legge sulle armi; la pronuncia non modifica la qualificazione complessiva del reato indicata dal giudice di merito.
codice penale, art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ricorda che la sua applicazione richiede specificità nelle deduzioni e che, pur essendo rilevabile d'ufficio, la struttura argomentativa della sentenza può implicitamente escluderne l'applicabilità se emergono valutazioni di offensività non compatibili con la 'particolare tenuità'.
codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena: la Corte afferma che il richiamo ai criteri di adeguatezza è sufficiente quando la pena è prossima al minimo edittale e che la scelta discrezionale del giudice di merito è insindacabile se motivata secondo tali criteri.
codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)
Norma procedurale richiamata per il principio di inammissibilità del ricorso generico o aspecifico che non indichi la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e i motivi di doglianza.
codice di procedura penale, art. 129
Richiamato indirettamente: la Corte ricorda l'onere del giudice di merito di rilevare d'ufficio la causa di non punibilità ex art. 131-bis, purché emergano dati che giustifichino tale valutazione.
Sentenza Corte Costituzionale n.162/2025
Richiamata dal ricorrente nei motivi aggiunti per estendere l'applicazione di art. 131-bis ad altro reato, ma la Corte di legittimità ha ritenuto i motivi aggiunti estranei poiché concernenti reato non contestato nel procedimento.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186
Richiamata in relazione alla condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte adotta la sanzione pecuniaria accessoria in mancanza di elementi che giustifichino l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Il rinvenimento di un'arma 'nella immediata ed esclusiva disponibilità' dell'imputato (es. parabrezza lato guida) e il suo riconoscimento costituiscono elementi probatori rilevanti per ritenere sussistente il porto: il ricorrente deve confrontarsi specificamente con tali elementi per contestarne la validità.
- L'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis richiede deduzioni specifiche nel ricorso o elementi documentali che ne dimostrino l'assenza di offensività significativa; la mera asserzione generica non è sufficiente e il giudice può ritenere implicitamente inammissibile la domanda se la motivazione indica valutazioni contrarie.
- Le attenuanti generiche e la determinazione della pena seguono ampi margini discrezionali del giudice di merito; quando la pena è prossima al minimo, un richiamo ai criteri di adeguatezza (art. 133 c.p.) è generalmente sufficiente come motivazione.
- Un ricorso per cassazione privo di specificità nella correlazione tra censure e motivazione impugnata è inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; il ricorrente deve indicare espressamente i punti della motivazione che si ritengono viziati e spiegare il nesso con le proprie doglianze.
- Motivi aggiunti o censure relative a reati non contestati nel procedimento sono irrilevanti e saranno dichiarati manifestamente infondati dalla Corte di legittimità.
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