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Sentenza

Sentenza n. 2347/2026 - Catania, Sezione 2

per l’esecuzione della sentenza del T.A.R. di Catania, I Sezione, n. 426/2018 in data 23 febbraio 2018; nonché per l’eventuale annullamento degli atti impugnati con i motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202201165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: diniego di concessione edilizia in sanatoria relativo a un immobile sito in area classificata a rischio idraulico R4, connesso ai pareri dell’Autorità di Bacino

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e autorità tecnica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno agito principalmente per l’esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 426/2018, deducendo la nullità o l’elusione del giudicato da parte del nuovo diniego comunale n. 195 del 2 ottobre 2025. La sentenza del 2018 aveva annullato un precedente diniego e imposto al Comune un nuovo esame della domanda di sanatoria mediante adeguata istruttoria e motivazione, verificando in concreto la compatibilità dell’intervento con i vincoli sopravvenuti ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985. In via subordinata, le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del diniego e dei pareri dell’Autorità di Bacino, deducendo difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione dell’art. 32 della legge n. 47/1985, mancata considerazione delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, eccesso di potere, valutazione astratta del rischio idraulico, omessa ponderazione della situazione concreta dell’immobile, mancata considerazione dell’antropizzazione dell’area e della possibilità di opere di mitigazione, nonché disparità di trattamento rispetto ad altri immobili della zona. È stata inoltre contestata la riconducibilità del rischio a carenze manutentive dell’alveo e la mancata considerazione dell’assenza di precedenti esondazioni o danni presso l’edificio. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso, la mancata impugnazione di un parere dell’Autorità di Bacino del 3 aprile 2025 e, nel merito, la legittimità del nuovo diniego. I motivi aggiunti, proposti dopo l’accesso agli atti, hanno sviluppato ulteriori censure tecniche e comparative, ma non risultano notificati al Comune.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti perché non vi era prova della loro notificazione al Comune. La tempestiva eccezione dell’amministrazione ha escluso sia l’accettazione del contraddittorio sia la sanatoria per raggiungimento dello scopo; il Collegio ha quindi ritenuto superfluo esaminare l’ulteriore questione relativa alla procura alle liti. Il ricorso introduttivo è stato respinto. Il nuovo diniego non viola né elude il giudicato formatosi sulla sentenza n. 426/2018, poiché quella decisione non imponeva il rilascio della sanatoria né predeterminava il contenuto dell’atto conclusivo, ma prescriveva soltanto un riesame fondato su istruttoria adeguata e valutazione concreta della compatibilità dell’intervento. Il Comune ha adempiuto a tale obbligo mediante una nuova istruttoria e acquisendo i pareri dell’Autorità di Bacino, incluso quello del 3 aprile 2025, ritenuto vincolante. La nullità per violazione o elusione del giudicato è stata ritenuta configurabile solo in presenza di un obbligo conformativo puntuale, di riproduzione dei medesimi vizi già censurati o di un manifesto sviamento diretto a conseguire il medesimo risultato con modalità elusive; tali condizioni non ricorrevano. Nel merito, il diniego è stato ritenuto legittimo perché fondato sulla valutazione tecnica dell’Autorità di Bacino, secondo cui l’immobile ricade in area P3-R4, la sua geometria ostacola il deflusso delle acque e il passaggio dalla destinazione produttiva a quella residenziale aumenta l’esposizione delle persone al rischio idraulico. Non risultavano interventi o elementi di mitigazione idonei a rendere l’opera compatibile con la pericolosità. Le contestazioni delle ricorrenti esprimevano una diversa valutazione tecnica, ma non dimostravano manifesta erroneità, inattendibilità, irragionevolezza o travisamento dei presupposti. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità tecnica competente. La possibile incidenza di future opere pubbliche o della manutenzione dell’alveo non rende illegittima la valutazione riferita alla situazione attuale. La disparità di trattamento non è configurabile rispetto ad atti illegittimi o a situazioni non comparabili. Quanto all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, l’amministrazione deve considerare le osservazioni del privato, ma non è tenuta a confutare analiticamente ogni singola deduzione, essendo sufficiente che la motivazione renda comprensibili le ragioni del loro mancato accoglimento. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 32 l. 47/1985

    In materia di condono di immobili sottoposti a vincolo, il parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo costituisce, nei casi previsti, un presupposto necessario della decisione; anche per i vincoli sopravvenuti occorre valutare la compatibilità attuale dell’opera con l’interesse protetto.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L’amministrazione deve prendere in considerazione le osservazioni presentate dall’interessato, ma non deve confutare analiticamente ogni deduzione; è sufficiente una motivazione dalla quale siano percepibili le ragioni del loro mancato accoglimento.

  • art. 41 c.p.a.

    Il Comune ha dedotto che il termine per impugnare decorre dalla piena conoscenza dell’atto, collegata nel caso concreto al suo deposito nel fascicolo telematico; il TAR ha tuttavia ritenuto di poter prescindere dalla questione di tardività.

  • art. 96, lett. f), r.d. 523/1904

    È stato richiamato dall’Autorità di Bacino quale disposizione che vieta, in assenza di diversa disciplina locale, le costruzioni entro dieci metri dagli argini.

  • art. 18, comma 2, Norme di Attuazione del PAI approvato con decreto n. 9/2021

    Consente un parere favorevole per opere abusive in area a rischio solo quando interventi o elementi di mitigazione aumentino la sicurezza, rendano l’opera compatibile con la pericolosità idraulica e tutelino l’incolumità delle persone.

  • art. 7 Norme di Attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni

    Impone la verifica di compatibilità dei manufatti interferenti con il reticolo idrografico e, in caso di esito negativo, il loro adeguamento o la rimozione dell’interferenza.

Massime di principio

  • La nullità per violazione o elusione del giudicato è configurabile solo quando il nuovo provvedimento contrasti con obblighi conformativi puntuali e integralmente desumibili dalla sentenza, riproduca i medesimi vizi già accertati oppure persegua il medesimo risultato mediante un manifesto sviamento di potere. Non ricorre quando il giudicato impone soltanto una riedizione del potere con adeguata istruttoria e motivazione, lasciando all’amministrazione la scelta del contenuto finale.
  • Quando una sentenza annulla un diniego di sanatoria per carenza di istruttoria e motivazione, il giudicato non impone necessariamente il rilascio del titolo: l’amministrazione può concludere nuovamente per il diniego, purché svolga il riesame secondo i criteri conformativi fissati dal giudice.
  • In materia di condono edilizio relativo a immobili sottoposti a vincoli sopravvenuti, l’amministrazione deve verificare la compatibilità attuale dell’intervento con l’interesse tutelato dal vincolo, acquisendo il parere dell’autorità competente quando previsto dalla normativa; la verifica non è sostituita dalla mera considerazione della situazione urbanistica originaria.
  • Le valutazioni tecnico-discrezionali dell’autorità competente in materia di rischio idraulico sono sindacabili soltanto se manifestamente erronee, inattendibili, irragionevoli o fondate su un travisamento dei presupposti. Il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella amministrativa attendibile e adeguatamente motivata.
  • La legittimità del diniego fondato sulla situazione attuale di rischio non è esclusa dalla possibile realizzazione futura di opere pubbliche o interventi manutentivi idonei a ridurre il rischio, né dall’eventuale imputabilità ad altro ente delle cause originarie o aggravanti della situazione di pericolo.
  • La mancata notificazione dei motivi aggiunti determina l’inammissibilità quando l’amministrazione eccepisca tempestivamente il vizio e non svolga difese di merito tali da integrare accettazione del contraddittorio; in tal caso non opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAree protette, fauna e floraGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaAmbienteProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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